Caccia, illegittime le leggi venatorie regionali

Redazione 13/02/12
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La legge regionale abruzzese 10 agosto 2010, n. 39 sulle norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011 è incostituzionale.

Lo stabilisce la Corte Costituzionale con sentenza n. 20 depositata lo scorso 9 febbraio, accogliendo il ricorso del Governo contro la legge sul calendario venatorio della regione Abruzzo.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale riguarda in particolare l’approvazione del calendario venatorio tramite legge regionale; questo contrasterebbe con la legislazione vigente (legge 157/92). Soltanto lo Stato, dunque, per i giudici costituzionali, può decidere quali sono le specie cacciabili.

Rigettati invece gli altri motivi d’impugnazione rilevate dal Consiglio dei Ministri in merito  all’acquisizione del parere dell’istituto regionale per la caccia alla migratoria (l’osservatorio non è mai entrato in funzione), all’esercizio della caccia nelle Zps (la Regione non aveva specificato la possibilità di utilizzare il cane in forma vagante, che è comunque regolamentata dalla 157), e alla mancata menzione del divieto della preapertura nelle Zps (anche qui il divieto, dice la Corte, è già espresso dalla legge statale).

Per le maggiori associazioni animaliste e ambientaliste (Animalisti italiani; Enpa, Ente nazionale protezione animali; Lac, Lega per l’ abolizione della caccia; Lav, Lega antivivisezione; Legambiente; Lipu; Vas; Wwf) si tratta di una sentenza fondamentale, che ribadisce la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela delle specie cacciabili e rende quindi illegittimi tutti i calendari venatori approvati con legge regionale, come quelli di Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L’effetto di questa sentenza – affermano in un comunicato le associazioni- è dirompente e parifica il tema del calendario venatorio a quello delle deroghe: per entrambi, le leggi sono illegittime. Non solo dunque crollano le leggi di importanti regioni italiane, ma fallisce anche il progetto di varie amministrazioni di ricorrere allo strumento legislativo per raggirare le prescrizioni comunitarie e disattendere le iniziative dello Stato a tutela delle specie, tra cui la Guida ISPRA 2010. Ora le regioni non hanno più scuse né alibi. Si adeguino compiutamente al sistema di tutele, a partire dal prossimo calendario venatorio”.

E in realtà, la sentenza della Corte Costituzionale, la prima sulla materia, sebbene si riferisca solo alla legge della regione Abruzzo, ha una portata nazionale destinata ad incidere su ogni regione che abbia approvato il calendario venatorio mediante una legge regionale, affermando invece l’obbligo di emanarlo esclusivamente con la forma dell’atto amministrativo.

La scelta che si provveda con atto amministrativo”, afferma la Corte, “è l’unica coerente” e “si inserisce armonicamente nel tessuto della legge n. 157 del 1992” non solo perché consente “ai cittadini e alle loro organizzazioni rappresentative la possibilità di tutelare i propri interessi legittimi dinanzi al competente giudice amministrativo” ma anche e soprattutto perché mantiene aperta la possibilità di agire in modo rapido sui contenuti del calendario venatorio stesso qualora si ravveda la necessità di intervenire, porre in essere nuove tutele, rivedere tempi, luoghi e specie cacciabili o anche le modalità con cui l’attività venatoria viene prevista.

In questo senso, la Corte ha peraltro ribadito come “la selezione, sia delle specie cacciabili, sia dei periodi aperti all’attività venatoria, implichi l’incisione di profili propri della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato” e dunque “il legislatore nazionale ha perciò titolo per imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell’atto amministrativo, anziché in quella della legge”.

Infine, la Corte ha anche sottolineato l’obbligo, previsto dalla legge 157/92, di emanare il calendario venatorio “entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno”. Un vincolo finora largamente disatteso ma che da oggi andrà rispettato strettamente.

Qui il testo integrale della sentenza n. 20/2012 della Corte Costituzionale

Redazione

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