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Normativa di Riferimento

Costituzionale 9 gennaio 2012, 00:10

Il referendum elettorale e l’effetto “Lazzaro”

L’11 gennaio ci si aspetta l’inammissibilità, ma la Corte Costituzionale potrebbe comunque affrontare la questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del “Porcellum”


In tempi di antipolitica si può scommettere facilmente sullo strumento referendario, soprattutto se i temi oggetto dei quesiti concernono gli ambiti della cosiddetta “casta”. Così, dopo l’esperienza referendaria del mese di giungo dello scorso anno, in cui tutti i quesiti posti all’attenzione degli italiani hanno superato abbondantemente il quorum del 50%, adesso dai cittadini, e dal comitato promotore quale struttura esponenziale e giuridica dei loro interessi, è nata la proposta referendaria per l’abrogazione dell’attuale legge elettorale per l’elezione dei rappresentanti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica n. 270 del 21 dicembre 2005, definita dal Prof. Sartori “Porcellum”.

Raccolte oltre 1 milione e 210 mila firme, sorge però il problema dell’ammissibilità del quesito referendario con particolare riferimento all’ipotesi sottesa al medesimo quesito di far rivivere le precedenti leggi nn. 276 e 277 del 1993 note come “Mattarellum”, attesa l’immanenza del brocardo dell’ordinamento italiano secondo il quale abrogata lege abrogante, non reviviscit lex abrogata.

Questione complessa e delicata, affidata alla Corte Costituzionale che ha già fissato per il prossimo 11 gennaio la riunione per sciogliere l’ingarbugliato nodo giuridico. Vero è che sulla riviviscenza delle norme abrogate mediate referendum non si è tutti della stessa opinione, ma la tesi che al momento sembra prevalere nella giurisprudenza della Corte Costituzionale degli ultimi anni è quella di escludere l’istituto della riviviscenza ovvero dell’effetto “Lazzaro”.

Infatti, proprio in occasione dei quesiti referendari del mese di giugno 2011 sull’abrogazione del famoso art. 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, la Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2011, nel contesto dell’esame preventivo in ordine all’ammissibilità del citato referendum, si è così espressa: “Nel caso in esame, all’abrogazione dell’art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte – sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 –, sia da quella della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato); dall’altro, conseguirebbe l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica (…)”.

In sostanza, la Corte Costituzionale si è preoccupata di verificare se alla demolizione della norma oggetto del quesito seguisse un vuoto incolmabile. Ciò, e questo è un precipuo compito della Corte Costituzionale, per evitare che, in un determinato settore che regola la vita dei rapporti tra i consociati di uno Stato democratico, i cittadini possano vivere un periodo più o meno lungo di anarchia.

Nel caso dei servizi pubblici locali la questione è stata risolta positivamente dalla Corte Costituzionale attesa l’azione sussidiaria delle norme e dei principi esistenti nell’ordinamento comunitario, in grado di colmare tranquillamente il vuoto venutosi a creare nell’ordinamento interno.

In materia di legge elettorale la questione sembra essere più complessa, considerato che tale materia è di esclusiva competenza dell’ordinamento interno. La Corte Costituzionale, scongiurata definitivamente l’ipotesi dello scioglimento anticipato del Parlamento, è sostanzialmente messa con le spalle al muro, nella scelta tra un’opportuna quanto temeraria opera di riviviscenza del “Mattarellum”, più coerente ad uno Stato emergenziale, e un’imbarazzante quanto doverosa declaratoria d’inammissibilità, più coerente ad uno Stato di diritto.

Per il Presidente emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida, intervenuto con un suo editoriale su Il Sole 24Ore del 3 gennaio scorso, non c’è un ostacolo logico che imponga la riviviscenza della norma abrogata a condizione che si verifichi in concreto il fine e dunque la portata dell’abrogazione cui si procede.

Rispetto all’autorevole pensiero del Presidente Onida ci permettiamo di aggiungere un ulteriore elemento di valutazione più propriamente giuridico che logico. L’ipotesi della riviviscenza potrebbe trovare ospitalità giuridica nel caso in cui il medesimo istituto concerne una legge sottoposta ad “abrogazione implicita”. In tale ipotesi la legge rimane nell’ordinamento giuridico ma in stato di “letargo”, cioè non in grado di determinare effetti giuridici. Così, al venire meno della legge successiva dagli effetti abrogativi, per avvenuta soppressione per via referendaria o per annullamento del Giudice Costituzionale in sede giurisdizionale, si assiste al “risveglio” della legge implicitamente abrogata. In tale contesto appare infatti più funzionale parlare di “sostituzione implicita” che di “abrogazione implicita”.

In presenza invece di “abrogazione espressa” la legge viene espunta dall’ordinamento per espressa volontà del Parlamento veicolata attraverso una legge successiva che potrebbe anche non disciplinare la stessa materia. Alla Corte Costituzionale quindi l’ardua responsabilità di fare queste verifiche e queste valutazioni prima di emettere il verdetto, atteso che da una non approfondita lettura del “Porcellum” non appaiono disposizioni normative espressamente soppressive di quella contenute nel “Mattarellum”.

Comunque vadano le cose, l’iniziativa referendaria, quand’anche non giungesse sino al vaglio popolare perché bloccata in limine dalla Corte Costituzionale, per l’ipotesi prevalente dell’inammissibilità, potrebbe egualmente avere una positiva ricaduta per l’ordinamento proprio in sede di giudizio di ammissibilità, potendo fornire alla Corte una ghiotta occasione per affrontare la questione della legittimità costituzionale di numerose disposizioni del “Porcellum” che, di caratteristiche “suine” ne contiene tante e non solo per gli aspetti politico-elettorali.

In definitiva, si può affermare che, indipendentemente dal buon esito dell’iniziativa, non è revocabile in dubbio il merito di contribuire a fare crescere nell’opinione pubblica la consapevolezza della necessità indilazionabile di un profondo cambiamento in senso democratico nei metodi di selezione della classe politica, nella speranza che tale consapevolezza possa contaminare anche gli attuali partiti politici.


Pubblicato da il 9 gennaio 2012 alle 00:01 in Costituzionale
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Massimo Greco

funzionario regionale, politico, saggista

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