L’Apm risponde all’Oua: demagogia, la conciliazione è necessaria

Redazione 05/01/12
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La presidente dell’APM (Avvocati Per la Mediazione) Lorenza Morello, replica duramente a quanto asserito recentemente dall’avv. De Tilla , presidente dell’OUA (Organismo Unitario Avvocatura), circa il fallimento della conciliazione.

Difficile per un re vedere finire il proprio regno, questo è umanamente comprensibile e storicamente noto, ma al popolo che non ha il pane l’OUA risponde “date loro le brioches” e questo è inaccettabile”, afferma Morello.

E’ sufficiente fare il punto sugli ultimi provvedimenti dell’anno, continua Morello, partendo dalla:

Circolare 20 dicembre 2011, Ministero della Giustizia:

Tirocinio assistito

– l’obbligo … riguarda solo i mediatori già iscritti;

– la partecipazione … comporta solo la presenza … senza compimento di ulteriore attività che riguardi l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento;

– costituisce partecipazione valida anche la sola presenza … ad una singola fase del procedimento di mediazione;

– costituisce partecipazione valida, … tenuto conto del limitato numero di mediazioni concluse con la partecipazione della controparte, anche la sola presenza … alla fase di redazione … del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte;

– la determinazione del numero dei mediatori in tirocinio che possono essere presenti di volta in volta è lasciata alla valutazione del responsabile dell’organismo, che terrà conto della natura dell’affare di mediazione e della propria capacità organizzativa e strutturale.

I criteri di assegnazione degli affari di mediazione:

nei singoli regolamenti non si potrà fare generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del d.i. 145/2011;

tra i criteri oggettivi e predeterminati assume particolare rilievo la competenza professionale del mediatore, cioè le specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all’attività professionale esercitata.

Tar Lazio, ordinanza 20 dicembre 2011, n. 4911:

Rigettata la sospensione dell’efficacia dei DD.MM.180/2010 e 145/2011, relativi alla mediazione civile e commerciale. Era stata chiesta dall’Unione delle camere civili sulla base di asserite illegittimità; i giudici amministrativi non sono stati di questo parere. Ora mancano le decisioni della Consulta e di Strasburgo.

Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, art. 12:

i capi degli uffici giudiziari vigilano sull’utilizzo della mediazione nei casi previsti dal D.Lgs. 28/2010 e devono riferire annualmente al CSM ed al Ministero della giustizia;

la parte invitata al procedimento di mediazione che non si presenta, e successivamente instaura controversia giudiziale, è condannata al pagamento del contributo unificato “alla prima udienza di comparizione delle parti”.

“Nonostante la crociata anti conciliazione da parte di esponenti dell’avvocatura, prosegue la Presidente dell’Apm, il Ministero della giustizia tiene la barra dritta sull’utilizzo della mediazione civile e commerciale.

Il Ministero della giustizia già a fine agosto aveva emanato il decreto 145, con il quale –tra l’altro- aveva stabilito che la parte invitata alla mediazione che non si presenta, e poi instaura un giudizio, è condannata a pagare il contributo unificato (anche se risulta vincitrice). Con il D.L. 212/2011, art.12 l’esecutivo ha specificato che la condanna a tale pagamento viene comminata, con ordinanza non impugnabile, alla prima udienza di comparizione delle parti. Un provvedimento che, probabilmente, sarà molto efficace, soprattutto dopo la revisione verso l’alto degli importi del contributo unificato.

Inoltre i responsabili degli uffici giudiziari, cioè presidenti di Tribunali e di Corte d’Appello, dovranno adottare ogni iniziativa necessaria per favorire l’uso della mediazione civile e riferire ogni anno al CSM ed al Ministero della giustizia. Il tutto “nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, deldecreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. In altre parole, nell’ambito delle valutazioni per il mantenimento degli incarichi direttivi o per il passaggio a responsabilità superiori (come moral suasion niente male).

“L’emergenza dell’arretrato del contenzioso civile e le ristrettezze ogni anno più acute nelle disponibilità finanziarie pubbliche, nonché la crisi economica e finanziaria sono tali che il ricorso alla mediazione civile debba essere effettuato: è l’unico modo per riportare gli investitori nel nostro Paese e garantire a tutti una giustizia realmente efficiente” conclude Morello.

 

 

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