L’evocazione nel nome a dominio di un noto marchio non giustifica il sequestro del sito

Redazione 29/12/11
Scarica PDF Stampa
L’attivazione di un sito di e-commerce che abbia un nome a dominio che richiama un noto marchio, non è causa sufficiente per sostenere in giudizio l’accusa di messa in vendita di prodotti contraffatti.

Lo ha stabilito il Tribunale di Padova con un’ordinanza del novembre scorso con la quale è stato annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, in quanto inadeguato per eccesso, nei confronti di 493 siti internet che richiamano in qualche modo il marchio Moncler.

I siti avevano infatti nomi a dominio della serie monclerfans.com, moncler-cheap-jacket.com, moncleroutlet.uk.com, monclerprezzi.com, moncler-discount.com.

Il Gip, avallando le tesi dell’accusa, aveva ordinato la misura cautelare del sequestro preventivo imponendo a 27 società di provider di procedere all’oscuramento dei siti ‘incriminati’.

Il Tribunale di Padova ha invece reputato che gli elementi a sostegno dell’accusa, in teoria, potessero anche essere considerati idonei alla prosecuzione delle indagini, ma che tuttavia non fossero sufficienti per fondare l’applicazione del sequestro.

Dalla documentazione prodotta dall’accusa è emersa in fatti una situazione di forte difficoltà da parte della società Moncler a fronteggiare episodi sempre più frequenti di contraffazione dei marchi registrati e di utilizzo di nomi a dominio che commercializzano prodotti contraffatti Moncler. La stessa Moncler, del resto, risulta titolare di 10 nomi a dominio corrispondenti ad altrettanti siti internet sui quali è possibile prendere visione delle nuove collezioni.

La configurabilità del reato nei confronti di “coloro che utilizzano i n. 493 siti con il nome a dominio richiamante il nome moncler”, a parere del Tribunale è fortemente opinabile, “non constando che la creazione dei nomi a dominio già attribuiti costituisca oggetto della tutela dei segni distintivi, né potendo arguirsi, dai meri contenuti dei nomi dei siti indicati nell’elenco allegato, sia pur concettualmente evocanti vendite di prodotti moncler a prezzi vantaggiosi il concreto svolgimento dei delitti per cui si procede”.

Tutto da provare risulterebbe poi la circostanza che lo sconto applicato sui capi di abbigliamento in vendita, spesso assai ridotto, in assenza di una documentazione specifica sui prezzi imposti dalla società, possa legittimare l’oscuramento imposto ai provider di un numero così ingente di siti.

Gli investigatori, ammette tuttavia il Tribunale, hanno raccolto elementi interessanti, individuando qualche sito riconducibile al domicilio www.moncler.com, che mette in vendita giacche e calzature in cui ci sono “errori di ortografia” e anche un sito riconducibile a un soggetto italiano che ha registrato il sito www.moncler-cheap-jacket.com che sembra vendere capi di abbigliamento pagabili con carte di credito offerti dal portale Paypal; inoltre la maggior parte dei siti web sono stati registrati da soggetti residenti in Cina (300) e in Usa(86) e più domini sono stati registrati sempre dagli stessi soggetti (senza però indicare chi siano e quali siano tali domini) e alcuni sono stati dismessi.

Ma il giudice, infine, convincendosi della mancanza di una prova ragionevolmente affidabile che i 493 siti commercializzino prodotti Moncler contraffatti, ha emanato la seguente ordinanza:

Non essendo dunque, di per sé sola, l’attivazione di un sito con nome a dominio evocante il nome di marchi registrati (salvo che il richiedente tutela provi essere tutelata dal marchio anche lo stesso nome a dominio), condotta denotante il fumus dei reati prospettati, e non consentendo lo sviluppo delle indagini portate a conoscenza del Tribunale, di ricondurre la commercializzazione di prodotti contraffatti di cui si duole il querelante, indistintamente, ai n. 493 siti per i quali è stato ordinato alle società di internet provider italiane di inibire l’accesso agli utenti, il provvedimento impugnato tende effettivamente a connotarsi per esorbitanza rispetto alla concreta acquisizione di elementi fanali che consentano di evidenziare, chiaramente, acclarate condotte di contraffazione di capi con marchi moncler, utilizzazione di siti internet per la loro commercializzazione certamente individuati, la concreta, ossia bastata su dati di fatto riscontrati, registrazione a catena di siti a domino riconducibili agli stessi soggetti o tra loro collegati, eseguita per ostacolare il rintraccio dei mercanti dei prodotti contraffatti sì da poter evidenziare per il futuro, l’attitudine a crearne di nuovi per la prosecuzione indisturbata della attività delittuosa ad opera degli stessi soggetti.

Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento del decreto di sequestro preventivo e revoca nell’ordine di esecuzione“.

Qui il testo integrale della sentenza del Tribunale di Padova

 

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento