La responsabilità degli ISP per diffamazione. Le origini

Ius On line 22/12/11
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 South District of New York (Stati Uniti), 29 ottobre 1991

Parti: Cubby Inc. v. CompuServe

FATTO

Il primo caso statunitense relativo alla diffamazione in rete ed alla responsabilità degli ISP per i messaggi diffusi da terzi è stato Cubby Inc. v. CompuServe (anche se, per la precisione, le causes of action erano tre e, oltre alla diffamazione – nella forma del libel –, erano contestate anche la denigrazione commerciale e la concorrenza sleale).

Nel caso di specie, all’interno di bulletin board system, erano diffusi alcuni messaggi tendenti a gettare discredito nei confronti della società Cubby. Per la precisione, il forum all’interno dei quali erano diffusi i messaggi diffamatori era il «Journalism Forum», “ospitato” dalla società CompuServe, e le informazioni riguardavano la Skuttlebut, società controllata dalla Cubby Inc.

La Cubby chiamava in giudizio l’ISP, ritenendo che questi potesse essere responsabile in qualità di publisher, secondo le normali regole di responsabilità editoriale.

DECISIONE

La corte di New York, chiamata a pronunciarsi sulla controversia, non era, però, della stessa opinione. In particolare, bocciava la presunta analogia tra i prestatori telematici e quelli dei servizi editoriali, ritenendo che la figura delprovider dovesse essere accostata a quella del giornalaio, del libraio o del bibliotecario (cc.dd. secondary publishers). In questo senso, la giurisprudenza si era già espressa nel caso Stern v. Delphi Internet Services Corp., 626 N.Y.S.2d 694, 697 (N.Y. Supp. 1995).

L’inapplicabilità della responsabilità editoriale ai servizi di BBS (Bulletin Board System) era stata affermata in precedenza nel primo caso di diffamazione telematica: Daniel v. Dow Jones, 520 N.Y. S. 2d 334 (N.Y. Civ. Ct. 1987); parimenti in It’s In the Cards, Inc. v. Fuschetto, No. 94-3162 (Wis. Ct. App., Apr. 11), rev’d, 535 N.W.2d 11 (1995), nella quale la corte del Wisconsin ha ritenuto che, in relazione ad un caso di diffamazione, un BBS non sia equiparabile ad un periodico.

In base alle regole della common law, questi soggetti non rispondono a titolo district liability: infatti, a giudizio della giurisprudenza americana, l’imputazione di una responsabilità oggettiva sarebbe incostituzionale, perché restringerebbe, sebbene in via mediata, le informazioni trasmesse al pubblico.

Pertanto, un eventuale monitoraggio sulle informazioni diffuse non dovrebbe essere ammissibile qualora il soggetto agisca in veste di distributor e non dipublisher, dal momento che limiterebbe la libera circolazione nel mercato dell’informazione.

L’applicazione di un distributor’s standard, a giudizio della corte, sarebbe giustificato, inoltre, dall’impossibilità di effettuare un controllo, attesa la velocità di propagazione del messaggio favorita dallo sviluppo tecnologico.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

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