Corte UE: legittime le offerte sull’energia elettrica a condizioni fissate dall’Authority

Redazione 22/12/11
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La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha risolto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar Lombardia nel corso di un ricorso promosso dall’ Enel Produzione contro l’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di “offerte a condizioni fissate in via autoritativa“.

L’Enel aveva impugnato una delibera del 2009 (adottata in base alla legge 2/2009) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas che obbliga i titolari di impianti essenziali per il dispacciamento a presentare offerte a condizioni fissate in via autoritativa dall’Authority (e non basate sull’incontro fra la domanda e l’offerta). La legge 2/2009 è finalizzata infatti a ridurre il prezzo dell’energia elettrica al fine di garantire minori oneri per le famiglie e a evitare che i titolari delle unità di produzione essenziali esercitino un potere dominante sul mercato.

L’Autorità ha previsto invece che Terna (il soggetto incaricato di gestione della rete di trasporto e dei servizi di dispacciamento dell’energia elettrica) deve effettuare previsioni sulle necessità di energia per mantenere in sicurezza il sistema e predisporre – ogni anno – un elenco degli impianti considerati essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.

L’Enel, in qualità di produttore di energia elettrica titolare di impianti dichiarati essenziali, deduceva invece la contrarietà della delibera alla direttiva 54/2003 (norme comuni sul mercato interno dell’energia elettrica) che ha dettato disposizioni per la liberalizzazione del mercato elettrico.

Da qui la domanda pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia dal Tar Lombardia.

La recente sentenza della Corte di giustizia stabilisce che “la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale“.

La Corte Ue ricorda che la normativa italiana, “ai fini della riduzione del prezzo dell’energia elettrica nell’interesse del consumatore finale e della sicurezza della rete elettrica, impone agli operatori che hanno la disponibilità di impianti o di raggruppamenti di impianti considerati, secondo i criteri definiti dall’autorità di regolamentazione nazionale, essenziali per il soddisfacimento dei fabbisogni della domanda di energia elettrica dei servizi di dispacciamento, l’obbligo di presentare offerte sui mercati nazionali dell’energia elettrica alle condizioni previamente stabilite da tale autorità, purché tale normativa non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo da essa perseguito. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella controversia di cui alla causa principale, ricorra tale condizione“.

Qui il testo integrale della decisione della Corte di Giustizia

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