Illegittime le limitazioni territoriali contenute negli accordi di licenza per la trasmissione degli incontri di calcio

Ius On line 21/12/11
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Corte di Giustizia, 4 ottobre 2011, cause riunite nn. 403/08 e 429/09

Parti: Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA (C-403/08), Karen Murphy (C-429/08) c. QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Media Protection

FATTO

La vicenda trae origine dalla decisione della proprietaria di un pub inglese di diffondere all’interno del suo locale le partite della Premiere League, utilizzando un decoder satellitare fornito dalla emittente radiotelevisiva greca, licenziataria in via esclusiva solo per quel Paese di tutti i diritti connessi alla trasmissione al pubblico via satellite degli incontri di calcio del campionato inglese.

Ovviamente tale comportamento si poneva in contrasto con gli interessi economici di BSKYB che, in qualità di licenziataria esclusiva dei diritti di trasmissione per il territorio inglese in forza di contratto concluso con la FAPL, rendeva accessibile i medesimi contenuti con un proprio decoder a costi ben più elevati.

Le parti interessate si sono quindi rivolte alla Corte di Giustizia affinché quest’ultima chiarisse se possono dirsi legittimi, alla luce del diritto comunitario, la commercializzazione e l’utilizzo di decoder finalizzati all’accesso a contenuti audiovisivi trasmessi da un ente di radiodiffussione qualora gli stessi, dopo essere stati legittimamente acquistati con il consenso di quest’ultimo, siano in seguito impiegati al di fuori del territorio nazionale per il quale sono stati forniti.

DECISIONE

La Corte, chiamata a decidere la questione, ha stabilito che l’art. 56 del TFUE “osta ad una normativa di uno Stato membro per effetto della quale siano illecite l’importazione, la vendita e l’utilizzazione, nello Stato membro medesimo, di dispositivi di decodificazione stranieri che consentano l’accesso ad un servizio codificato di radiodiffusione via satellite proveniente da un altro Stato membro contenente oggetti protetti dalla normativa di tale primo Stato”, anche quando il decoder sia stato attivato fornendo false generalità ovvero venga utilizzato per scopi commerciali – per esempio, la diffusione di incontri di calcio all’interno di un locale pubblico -, nonostante sia stato fornito ad uso esclusivamente privato.

Secondo la Corte, quindi, le clausole inserite nei contratti di licenza esclusiva tra le Federazioni calcistiche e gli enti di radiotrasmissione al fine di vietare a queste ultime la vendita dei propri decoder al di fuori del territorio oggetto della licenza – ed il conseguente obbligo contrattuale a carico degli acquirenti di tali decoder di non utilizzarli al di fuori di detto territorio – costiuiscono una illecita restrizione della concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE.

La Corte prosegue nel suo ragionamento, rilevando che tale restrizione non può ritenersi giustificata nemmeno sulla base di un motivo di interesse generale in conformità ai principi generali dell’ordinamento comunitario.

Osserva la Corte, infatti, che tra tali motivi rientra senza dubbio la tutela della proprietà intellettuale ma tale tutela non si estende alla partite di calcio in quanto le stesse non costituiscono un’opera dell’ingegno, difettando di ogni carattere creativo ed essendo determinate esclusivamente in funzione delle regole del gioco.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

BIBLIOGRAFIA ON LINE

su Leggi Oggi “Il calcio non è un opera dell’ingegno”

su Leggi Oggi “Il mercato del calcio nel pallone”

su Il Fatto Quotidiano “Calcio e diritti tv la sentenza dell’UE basta limiti territoriali per l’utilizzo delle schede”

su Avvenire.it  “Calcio diritti TV”

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