Conciliazione obbligatoria: il Tar Lazio respinge istanza di sospensione

Redazione 21/12/11
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Il Tar Lazio ha respinto l’istanza di sospensiva sulla conciliazione obbligatoria.

La richiesta era stata avanzata con domanda incidentale dall’Unione delle camere civili, che lamentava le numerose incongruenze e le presunte incongruità cui darebbe luogo la normativa in vigore dal 21 marzo scorso. Il tribunale amministrativo adito non è però stato dello stesso avviso.

La sorte della tanto vituperata conciliazione obbligatoria torna dunque ad essere rimessa nelle mani della Corte Costituzionale e, quando sarà, in quelle della Corte di Giustizia europea.

Davanti ai giudici costituzionali è infatti pendente il giudizio sulla legittimità di alcuni aspetti fondamentali della mediazione obbligatoria. Il Tar Lazio infatti ha rinviato alla Consulta la questione di legittimità su degli aspetti chiave della normativa: vengono infatti censurati la previsione del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità, e l’affidamento a enti pubblici e privati della costituzione di organismi di mediazione. Sotto esame finisce anche la corrispondenza tra le misure del decreto legislativo e quelle stabilite dalla delega contenute nella legge n. 69 del 2009 (art. 60).

Al vaglio  della Corte Costituzionale è dunque l’impianto stesso della conciliazione imposta dal legislatore come passaggio obbligatorio prima del processo: i cittadini, infatti, secondo il Tar a quo, potrebbero vedere influenzato il percorso davanti all’autorità giudiziaria da quanto invece avvenuto nel corso del tentativo di conciliazione. Il rinvio alla Corte costituzionale è poi, stato deciso, nel corso delle settimane che hanno seguito l’entrata in vigore di marzo anche da tribunali come quello di Genova.

Alla Corte Europea si è invece rivolto il Tribunale di Palermo, che pone invece seri dubbi di compatibilità della disciplina con la direttiva comunitaria sulle controversie transfrontaliere, applicabili anche per le cause nazionali.

Una pioggia incessante di ricorsi, dunque, che hanno proiettato un’ombra di incertezza sull’intera normativa. Incertezza tanto più grave se si tiene conto che a marzo 2012 la conciliazione obbligatoria entrerà in vigore anche su due materie centrali nel contenzioso civile, ovvero il condominio e il risarcimento danni da incidente stradale.

Il Governo fa sapere di non avere nessuna intenzione di fare marcia indietro e, anzi, nel decreto legge appena approvato dal Consiglio dei ministri e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha preso due decisioni significative in materia: ha infatti chiesto ai capi degli uffici giudiziari di dare maggior impulso alla mediazione delegata, nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato, comunicando anche gli esiti al Consiglio Superiore della Magistratura; e ha stabilito che la sanzione (pari al valore del contributo unificato) alla parte contumace che non si sia presentata al tentativo di conciliazione venga inflitta alla prima udienza di comparizione nel successivo processo e non al termine, con la sentenza che definisce la lite.

Di seguito, il testo dell’ordinanza del Tar Lazio che ha rigettato la sospensiva:

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10240 del 2011, proposto da:

Unione Nazionale delle Camere Civili (Uncc), rappresentato e difeso dagli avv. *****************, ****************************************, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Crescenzio, n. 20;

contro

Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti di

Associazione Avvocati Romani e Associazione Agire e Informare, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Adr Center s.p.a., Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti;

Associazione Avvocati per la Mediazione, ***************, **************, rappresentati e difesi dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ************** in Roma, via Michele di *****, n.41;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto n. 145 del 6.7.2011, contenente il Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n,180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010, decreto adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.8.2011.

Visto il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Associazione Avvocati per la Mediazione, ***************, **************;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 il cons. **************** e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, l’insussistenza di un danno grave e irreparabile;

Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

Respinge la suindicata domanda incidentale.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

******************, Presidente

**************, Consigliere

****************, ***********, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Redazione

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