Ad Words: uso dei metatag e pubblicità ingannevole

Ius On line 21/12/11
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Corte d’appello di Parigi (Francia), 11 maggio 2011 – Parti: Cobrason/ Google France e Google Inc. c. Home Cine Solutions

FATTO

Il caso riguarda il servizio Google AdWords. Le società Google France e Google Inc. veniva citate in giudizio perché, tra i suggerimenti della ricerca (cc.dd. metatag) associavano il nome della società Cobrason a quella della sua concorrente Home Cine Solutions. In altri termini, se un utente cercava, attraverso il motore di ricerca Google, la Cobrason, tra i suggerimenti di ricerca compariva, automaticamente (per mezzo dei metatag inseriti), la Home Cine Solutions.

Questa circostanza era appurata anche per mezzo di consulenza tecnica, disposta dal giudice su richiesta di parte attrice.

In primo grado, il Tribunale parigino riteneva le società colpevoli di aver commesso atti di concorrenza sleale, condannandole in solido a pagare all’attrice la somma di euro cinquantamila.

La decisione era appellata dalle società Google Inc. e Google France, nonché dalla Home Cine Solutions.

DECISIONE

La decisione di appello, preliminarmente, si sofferma sul profilo della carenza di legittimazione passiva della Google France. La decisione riconosce che la filiale francese non ha alcun controllo sui contenuti pubblicati né nella gestione del funzionamento del motore di ricerca, che è amministrato unicamente dalla Google Inc.

Per tale ragione, i giudici ritengono di dover concludere che nessuna responsabilità possa essere affermata nei confronti della Google France.

Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo dei metatag, si tratta, a giudizio della Corte, di una pratica astrattamente idonea a determinare una confusione nel pubblico dei consumatori, che potrebbero essere indirizzati verso il sito della Home Cine Solutions, credendo che si tratti di una società collegata alla Cobrason.

La pubblicità di AdWords sarebbe inoltre ingannevole ai sensi del Codice del consumo e dell’art. 20 della Legge 21 giugno 2004, secondo cui “Qualsiasi pubblicità, in qualunque forma raggiungibile con un servizio di comunicazione al pubblico online, devo essere chiaramente identificabile come tale e deve identificare chiaramente la persona fisica o giuridica per conto della quale è fatta”.

Per tali ragioni, quindi, i giudici parigini hanno rigettato l’appello, confermando la condanna delle società, eccezion fatta, come già ricordato, per Google France.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui.

Ius On line

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