Corte Costituzionale: il proprietario ed editore di sito web non è civilmente responsabile

Redazione 19/12/11
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E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), «nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici».

Lo ha deciso con ordinanza la Corte Costituzionale, respingendo l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica.

La Corte Costituzionale non è tuttavia entrata nel merito della domanda di eccezione di incostituzionalità, ma si è limitata a constatare la non rilevanza nel giudizio principale.

La Corte ha ricordato che “l’eventuale accoglimento della questione non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile nel giudizio a quo, perché, come è stato già chiarito, «una sentenza di questa Corte non può avere l’effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere» (sentenza n. 202 del 1991; ordinanza n. 71 del 2009)“; e ancora che “la condotta di un soggetto può essere assunta a fonte di responsabilità civile per il risarcimento dei danni soltanto se, quando fu compiuta, sussisteva un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile dall’agente (sentenza n. 202 del 1991 citata, punto 4 del Considerato in diritto)”.

In conclusione, “la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente non è rilevante nel giudizio principale, nel quale la persona offesa ha chiesto la citazione come responsabile civile della società editrice del giornale online, unicamente allo scopo di ottenere una condanna al risarcimento del danno, che, per i motivi esposti, non potrebbe essere, comunque, pronunciata“.

Di seguito l’ordinanza 16 dicembre 2011, n.337 della Corte Costituzionale

ORDINANZA N. 337

 ANNO 2011

 REPUBBLICA ITALIANA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori: Presidente: ****************; Giudici : ************, *****************, **************, ****************, **********************, **************, ********************, ************, ****************, ***********, **************, Sergio MATTARELLA,

  ha pronunciato la seguente

 ORDINANZA

 nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di P.G. con ordinanza del 24 gennaio 2011, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 il Giudice relatore ********************.

Ritenuto che il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, con ordinanza depositata nella cancelleria della Corte il 24 gennaio 2011 ha sollevato, con riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) «nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici»;

che, come il giudicante riferisce, egli è chiamato a pronunciare nel processo a carico di P.G., imputato del delitto di cui all’art. 595 del codice penale «perché, quale autore dell’articolo “Minorenne costretta a prostituirsi: storia di amori, sfruttamento e orge”, pubblicato sul sito Giornal.it, offendeva la reputazione di B.R., falsamente indicando che questi era stato arrestato per favoreggiamento. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo della stampa, attribuendo un fatto determinato»;

che, in prima udienza, la persona offesa B.R. si era costituita parte civile, chiedendo la citazione quale responsabile civile della E. s.r.l., società editrice del giornale on line, sul cui dominio era comparso l’articolo ritenuto diffamatorio;

che, disposta dal giudicante la citazione, la detta società si era costituita ed aveva proposto istanza di esclusione, sulla quale il pubblico ministero si era rimesso alla giustizia, mentre la parte civile ne aveva chiesto il rigetto, con l’argomento che, diversamente opinando, si sarebbe creata una ingiustificata minor tutela delle vittime di reati commessi mediante la diffusione in rete, rispetto a quella prevista per i medesimi reati commessi col mezzo della stampa;

che il responsabile civile è il soggetto tenuto, a norma dell’art. 185, secondo comma, cod. pen. a rispondere «a norma delle leggi civili» per il fatto dell’imputato e con costui in solido;

che il soggetto chiamato a rispondere come responsabile civile, a sostegno dell’istanza di esclusione, ha dedotto l’impossibilità di applicare al direttore del giornale telematico la responsabilità penale per culpa in vigilando prevista dall’art. 57 cod. pen. nei confronti del direttore o del vice-direttore del periodico stampato, in ossequio al principio di tassatività della fattispecie penale, corollario del principio costituzionale di stretta legalità, sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost.;

che, tuttavia, nel caso in esame, ad avviso del rimettente, si verte in tema di responsabilità civile, sicché viene in considerazione non l’art. 57 o l’art. 57-bis cod. pen., ma il disposto dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», ai sensi del quale «per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore»;

che neppure questa norma, peraltro, consente un’interpretazione analogica, perché limita espressamente la responsabilità civile dell’editore ai reati commessi col mezzo della stampa, ossia con riproduzioni tipografiche le quali vengano diffuse tra il pubblico su supporto cartaceo;

che, ai sensi dell’art. 11 (recte: art. 12) delle disposizioni sulla legge in generale, stante il chiaro significato letterale della norma, non è consentito il ricorso all’interpretazione analogica, previsto dal secondo comma soltanto nel caso in cui si verifichi un vuoto normativo;

che, tuttavia, ad avviso del giudicante, è dubbia la compatibilità della norma col principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., in quanto essa accorda una tutela ingiustificatamente più ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto a quelle che il medesimo reato abbiano subito col mezzo di un giornale telematico;

che tale disparità di trattamento non è giustificata, perché la diffusione della rete internet, avvenuta negli ultimi anni, consente ai giornali telematici una divulgazione potenzialmente analoga, se non superiore, a quella dei giornali stampati;

che la questione sarebbe rilevante, perché il rimettente, applicando la norma de qua, dovrebbe accogliere l’istanza di esclusione formulata dal responsabile civile;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto, con atto depositato il 19 luglio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto nella normativa vigente già sarebbe possibile rinvenire la soluzione della questione stessa, «nel senso che nulla osta all’applicazione della disciplina dei reati commessi a mezzo della stampa, prevista dalla legge n. 47 del 1948, anche all’informazione on line, purché si tratti di informazione professionale e registrata».

Considerato che il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, dubita, in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale sono diffusi giornali telematici;

che, in tal modo, sarebbe accordata una tutela ingiustificatamente più ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto alle persone che abbiano subito il medesimo reato col mezzo di un giornale telematico, avente ormai una diffusione potenzialmente analoga a quella dei giornali stampati;

che, in base alla ricostruzione del rimettente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata dovrebbe condurre a qualificare come illecita la condotta di soggetti (il proprietario e l’editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici recanti notizie ritenute diffamatorie) non compresi nella previsione di detta norma nel momento in cui la condotta stessa fu realizzata;

che, tuttavia, l’eventuale accoglimento della questione non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile nel giudizio a quo, perché, come è stato già chiarito, «una sentenza di questa Corte non può avere l’effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere» (sentenza n. 202 del 1991; ordinanza n. 71 del 2009);

che, infatti, la condotta di un soggetto può essere assunta a fonte di responsabilità civile per il risarcimento dei danni soltanto se, quando fu compiuta, sussisteva un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile dall’agente (sentenza n. 202 del 1991 citata, punto 4 del Considerato in diritto);

che, per conseguenza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente non è rilevante nel giudizio principale, nel quale la persona offesa ha chiesto la citazione come responsabile civile della società editrice del giornale online, unicamente allo scopo di ottenere una condanna al risarcimento del danno, che, per i motivi esposti, non potrebbe essere, comunque, pronunciata;

che, pertanto, la detta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), «nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici», sollevata, in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

F.to:

****************, Presidente

********************, Redattore

*****************, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: *******

Redazione

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