Tweet



Normativa di Riferimento

Amministrativo 13 dicembre 2011, 00:05

I riti speciali nel processo amministrativo: cosa cambia e cosa rimane immutato

Codice del Processo Amministrativo, commento al decreto correttivo n. 195/2011


Quarto ed ultimo appuntamento con le novità apportate al codice del processo amministrativo dal decreto correttivo n. 195/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre e in vigore dall’8 dicembre 2011.

In estrema sintesi, diciamo subito che cambia il giudizio di ottemperanza, mentre sul rito elettorale, che la Commissione voleva modificare profondamente, il Governo ha preferito lasciare tutto così com’è.

Il giudizio di ottemperanza: procedimento e contestuale azione risarcitoria.

Le modifiche relative all’ottemperanza del giudicato sono importanti, a mio avviso tutte opportune.

Quanto al procedimento (art. 114 Cpa), innanzi tutto si chiarisce che la copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, non va notificata insieme al ricorso, ma più semplicemente depositata insieme al ricorso notificato ed agli altri documenti.

E ancora, quanto agli atti del commissario ad acta, la nuova formulazione distingue due vie di tutela giurisdizionale. Da un lato, per le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, è lo stesso giudice dell’ottemperanza che decide su di essi, previo reclamo delle parti, da depositare previa notifica nel termine di sessanta giorni; dall’altro lato, per i soggetti terzi estranei al giudicato, è invece esperibile il rito ordinario di annullamento.

Quanto all’azione risarcitoria connessa, il decreto correttivo abroga il comma 4 dell’art. 112, quello che consentiva di proporre nel giudizio di ottemperanza la domanda risarcitoria di cui all’articolo 30, comma 5 (“nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”), e che determinava lo svolgimento del giudizio di ottemperanza “nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario”.

Si tratta di una norma che, in pochi mesi di vita, aveva già suscitato numerose perplessità, relative all’ipotesi che il giudice dell’ottemperanza fosse il giudice amministrativo di secondo grado, e che dunque il giudizio risarcitorio si svolgesse in un unico grado di giurisdizione. È poi intervenuto, sul punto, il Consiglio di Stato, che in via interpretativa ha escluso una siffatta ipotesi: “il codice ha recepito l’indirizzo minoritario che ammetteva la proposizione, in sede di ottemperanza, della domanda risarcitoria dei danni discendenti dall’originario illegittimo esercizio della funzione pubblica, tuttavia l’ha ammesso a condizione che venisse introdotta davanti al T.a.r. per evitare la violazione del principio del doppio grado di giudizio” (Consiglio Stato, Sez. V, n. 2031 del 1 aprile 2011).

Ecco la ragione della soppressione del comma 4, ribadita anche dalla relazione illustrativa: “resta così chiarito che il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, comma 5, deve essere chiesto sempre dinanzi al giudice di primo grado”.

D’altro canto, nulla cambia per chi vorrà esercitare l’azione risarcitoria suddetta.

Non cambia il termine di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; ma soprattutto non mutano i costi fiscali: già da qualche mese, il contributo unificato richiesto dalle cancellerie per il ricorso di ottemperanza contenente una domanda risarcitoria da provvedimento illegittimo, era pari ai 300 € previsti per l’ottemperanza, più l’importo dovuto per il ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 13, comma 6bis, TU spese giustizia, essendo la domanda risarcitoria a tutti gli effetti una domanda “nuova”.

Nulla esclude, peraltro, che anche dopo l’8 dicembre 2011, se il giudice dell’ottemperanza è un un TAR, le due azioni si possano proporre con un unico atto processuale, non dimenticando tuttavia, che il giudizio risarcitorio seguirà il rito ordinario, mentre il giudizio di ottemperanza ha i termini dimezzati e si decide in camera di consiglio.

Nulla cambia, invece, per la domanda di risarcimento dei danni da mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato, parte integrante, seppur eventuale, del ricorso per l’ottemperanza, tanto da poter essere proposta – chiarisce oggi il correttivo – anche in unico grado.

 

La cd. “opzione zero” per il rito elettorale.

Infine, per completezza, bisogna dar conto dei temi per cui il Governo ha scelto di avvalersi della cosiddetta “opzione zero”: i limiti temporali della rilevabilità d’ufficio della incompetenza territoriale, ed il rito elettorale con riferimento all’impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni amministrative.

Si tratta di due temi individuati originariamente dalla Commissione come critici e passibili di modifica, ma che il Governo, a chiusura dell’iter di approvazione, ha deciso di lasciare inalterati per mancanza di valide alternative normative, motivando la sua scelta nell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatta insieme al testo definitivo.

Al riguardo, non senza preoccupazione, si segnala la grossolana svista dell’ufficio stampa del Consiglio dei Ministri, che lo scorso 11 novembre – data dell’approvazione definitiva del decreto correttivo – ha diramato un comunicato ufficiale, di cui si riporta il seguente breve breve stralcio: “Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che integra il Codice del processo amministrativo … Particolarmente innovativo l’intervento che riguarda il rito elettorale, di cui s’intende modificare l’impostazione per coordinarla con quella rilevabile dagli spunti forniti dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 2010”.

Evidentemente, chi ha scritto questo comunicato si deve essere perso per strada i lavori delle commissioni parlamentari e, ancor peggio, i contenuti di quella stessa approvazione definitiva che lui stesso ha “comunicato” via internet a tutti i cittadini italiani.

Speriamo che non accada più, a meno di non doverci abituare a considerare inaffidabili persino i comunicati ufficiali delle nostre più alte istituzioni.

Di seguito, i temi affrontati negli articoli precedenti:

1) Comunicazioni sempre più telematiche tra TAR ed avvocati;

2) Novità su spese cautelari, udienza pubblica e ricorso incidentale negli appalti;

3) La nuova condanna alle spese per lite temeraria.


Pubblicato da il 13 dicembre 2011 alle 00:12 in Amministrativo
Tags: ,


1 Commento per I riti speciali nel processo amministrativo: cosa cambia e cosa rimane immutato

  1. Giuseppe Lattanzio

    Ho lavorato e sudato (come dirigente) per oltre trenta anni nella c.d. giustizia amministrativa e nessuno può avere la più pallida idea di quanto venga a costare ai cittadini e al nostro amato Paese una sentenza (specie con tutte le spese per far funzionare le baracche chiamate TAR!), senza parlare dei tanti fannulloni (e, ovviamente, fannullone) che vivono nella strutture amministrative quasi sempre prive di ogni controllo e lasciate allo sbando di impiegati professionalmente scadenti. Provare per credere!
    Dovrebbero fare un taglio alle spese inutili che si consumano giornalmente a tutti i livelli (a cominciare da quei magistrati amministrativi che non sanno fare il loro lavoro e si fanno fare le sentenze dagli avvocati compiacenti!)

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*


*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Elio Guarnaccia

avvocato amministrativista, docente a contratto, vicedirettore di Leggi Oggi

Rss Feed Facebook LinkedIn Twitter Google Plus


Articoli dello stesso autore

Nuove Tecnologie 20 marzo 2012, 08:10

PEC per le imprese: a che punto siamo?

Novità nel testo approvato alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5/2012, in materia di semplificazione e sviluppo

Processo Amministrativo 1 febbraio 2012, 16:45

Le notifiche via PEC nel processo amministrativo

Proviamo a dare qualche risposta ad alcuni dubbi che stanno sorgendo agli avvocati in questi giorni

Nuove Tecnologie 17 dicembre 2011, 15:12

Frequenze TV: è l’inizio di una nuova era?

Il Governo si impegna a prendere adeguati provvedimenti affinché la procedura di assegnazione per le frequenze sul digitale terrestre si svolga attraverso un’asta a titolo oneroso

Amministrativo 13 dicembre 2011, 00:05

I riti speciali nel processo amministrativo: cosa cambia e cosa rimane immutato

Codice del Processo Amministrativo, commento al decreto correttivo n. 195/2011


LeggiOggi.it

Ogni settimana il meglio di LeggiOggi.it nella tua E-mail



Ho letto l'informativa e acconsento al trattamento dei dati



NOTA INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI EX ART 13 D.LGS. 196/2003 E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO

Maggioli SpA, titolare del trattamento, si propone di gestire il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Al proposito intende con questa nota, fornire a tutti gli utenti un'informativa sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003. I dati personali forniti dagli utenti verranno trattati elettronicamente e/o manualmente da Maggioli SpA, Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), titolare del trattamento, per tutte le finalità correlate alla prestazione del servizio. Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati saranno trattati dalla nostra società e dalle società del Gruppo Maggioli per l'invio di materiale promozionale inerente i nostri prodotti o servizi o quelli di società clienti del Gruppo Maggioli. L'indicazione della email deve essere fatta con cura in quanto necessaria per ricevere il servizio, i dati a corredo vengono chiesti per targettizzare gli invii informativi. I suoi dati non saranno diffusi. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti, funzionali all'adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nostri clienti, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento secondo la definizione contenuta nel D.lgs 196/2003. Tali dati saranno trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: editoria elettronica, mailing, marketing, CED, servizi Internet, fiere e congressi. L'utente potrà esercitare ogni ulteriore diritto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 che di seguito integralmente si riporta: "1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di colori ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento di rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorchà pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. "Compilare il form con i propri dati con conseguente dichiarazione espressa di aver letto e accettato questa informativa, autorizza la Maggioli spa e le società del Gruppo Maggioli al trattamento dei suoi dati per le finalità correlate alla prestazione del servizio e per l'invio di materiale promozionale, anche da parte di soggetti terzi nostri clienti, secondo le modalità illustrate nell'informativa. L'utente potrà esercitare ogni diritto previsto dal citato art. 7 con la semplice risposta alla e-mail ricevuta.

Chiudi questa finestra
Torna Su