Mediazione, chiarimenti dalle Entrate sui compensi

Redazione 01/12/11
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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente con la risoluzione n. 113/E per fornire chiarimenti sul corretto regime fiscale da applicare all’attività di mediazione per le controversie civili e commerciali, in particolare sui contributi erogati dai consigli dell’Ordine agli organismi di mediazione e le somme versate dai clienti.
L’analisi prende in considerazione sia il caso in cui l’organismo di mediazione sia istituito come dipartimento dei consigli dell’Ordine, sia se sia istituito come ente autonomo.
L’Agenzia delle Entrate precisa che l’attività finalizzata ad assistere le parti per trovare l’accordo in una controversia è fiscalmente rilevante con applicazione dell’Ires (Imposta sul reddito delle società) sui proventi conseguiti dagli organismi di mediazione e dell’Iva sugli importi versati dai “litiganti” agli enti per la prestazione.

Gli organismi di mediazione

Sono abilitati a costituire organismi di mediazione sia gli enti pubblici o privati, sia i Consigli degli ordini professionali.

 I compensi dei mediatori
I mediatori vengono retribuiti dall’organismo di mediazione che a sua volta riceve il compenso dalle parti.  È necessario, ai fini fiscali distinguere le due tipologie di compensi:
1)  contributi corrisposti dall’Ordine degli avvocati ai mediatori: costituiscono reddito d’impresa e scontano l’Ires, a meno che gli organismi di mediazione non siano istituiti come dipartimento dello stesso consiglio dell’Ordine.
2) importi versati dai clienti agli organismi di mediazione: concorrono alla determinazione del reddito di impresa e sono imputabili all’organismo di mediazione se l’organismo è autonomo, al Consiglio dell’ordine se è un suo dipartimento.  L’Agenzia delle Entrate precisa che le stesse somme sono imponibili anche ai fini Iva in quanto costituiscono corrispettivi di prestazioni di servizi.

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