La Corte Ue salva i download illegali?

Redazione 24/11/11
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I giudici nazionali non possono imporre alle societa’ che forniscono accesso ad internet di applicare filtri per prevenire il download di contenuti illegali.

Di conseguenza tali società di fornitura non sono tenute a vigilare sui download illegali dei suoi utenti e un giudice che imponga un simile obbligo contravviene al diritto dell’Unione.

Lo ha deciso la terza sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza 24 novembre 2011 (procedimento C-70/10) risolvendo una controversia originata in Belgio tra una società fornitrice di accesso a Internet e l’agenzia nazionale che protegge i diritti d’autore.

Il diritto dell’Unione vieta un’ingiunzione di un giudice nazionale diretta ad imporre ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio per prevenire gli scaricamenti illegali di file”, si legge nella sentenza.

«Un’ingiunzione di tale genere non rispetta il divieto di imporre a siffatto prestatore un obbligo generale di sorveglianza né l’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà d’impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall’altro», spiega la Corte nel comunicato stampa. Il diritto dell’Unione, quindi, «vieta che sia rivolta a un fornitore di accesso ad Internet un’ingiunzione di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, applicabile indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti nel tempo».

La vicenda trae origine nel 2004, quando la Sabam, cioè l’agenzia nazionale belga sulla tutela dei diritti d’autore (la nostra Siae, per intenderci) ha scoperto che alcuni utenti di Internet che si avvalevano dei servizi della società fornitrice Scarlet scaricavano da Internet, senza autorizzazione e senza pagarne i diritti, opere contenute nel suo catalogo, utilizzando reti “peer-to-peer”.

Su istanza della Sabam, il presidente del Tribunale di prima istanza di Bruxelles ha ordinato, a pena di ammenda, alla Scarlet, in qualità di fornitore di accesso a Internet, di far cessare tali violazioni del diritto d’autore, rendendo impossibile ai suoi clienti qualsiasi forma di invio o di ricezione mediante un programma “peer to peer” di file che contenessero un’opera musicale appartenente al repertorio della Sabam.

La Scarlet ha impugnato la sentenza di primo grado davanti la Corte d’Appello di Bruxelles, asserendo che l’ingiunzione non era conforme al diritto dell’Unione in quanto le imponeva, de facto, un obbligo generale di sorveglianza sulle comunicazioni che transitano sulla sua rete, circostanza a suo avviso incompatibile con la direttiva sul commercio elettronico e con i diritti fondamentali.

Il giudice di secondo grado ha chiesto perciò alla Corte di giustizia «se il diritto dell’Unione consenta agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale a ingiungere a un fornitore di accesso a Internet di predisporre, in modo generalizzato, a titolo preventivo, esclusivamente a spese di quest’ultimo e senza limiti nel tempo, un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche avente la finalità di identificare gli scaricamenti illegali di file».

Nella sentenza, la Corte precisa che i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono chiedere che venga emanata un’ordinanza nei confronti degli intermediari, come appunto le società fornitrici di accessi alla rete Internet, i cui servizi siano utilizzati dagli utenti “terzi” per violare i loro diritti. Le modalità delle ingiunzioni sono stabilite dal diritto nazionale.

Tuttavia, queste norme nazionali devono rispettare le limitazioni derivanti dal diritto dell’Unione in particolare, il divieto imposto dalla direttiva sul commercio elettronico alle autorità nazionali di adottare misure che obblighino un fornitore di accesso a Internet a procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso trasmette sulla propria rete.

Sul caso in questione, la Corte osserva come l’ingiunzione obbligherebbe la Scarlet a effettuare una sorveglianza attiva e penetrante su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale.

L’ingiunzione imporrebbe quindi una sorveglianza generalizzata, che i giudici definiscono incompatibile con la direttiva sul commercio elettronico.

La Corte Ue precisa infatti che: «Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non può desumersi né da tale Carta né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto.

L’ingiunzione di predisporre un sistema di filtraggio implica una sorveglianza, nell’interesse dei titolari di diritti d’autore, su tutte le comunicazioni elettroniche realizzate sulla rete del fornitore di accesso ad Internet coinvolto. Tale sorveglianza sarebbe peraltro illimitata nel tempo. Pertanto, un’ingiunzione di questo genere causerebbe una grave violazione della libertà di impresa della Scarlet, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e interamente a sue spese».

Ma la questione incide anche sui diritti fondamentali degli utenti.

Il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei suoi clienti, ossia i loro diritti alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” – si legge nel comunicato stampa della Corte. “Da un lato, infatti, è pacifico che tale ingiunzione implicherebbe un’analisi sistematica di tutti i contenuti, nonché la raccolta e l’identificazione degli indirizzi IP degli utenti che effettuano l’invio dei contenuti illeciti sulla rete, indirizzi che costituiscono dati personali. Dall’altro – proseguono i giudici – detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito e un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito

Pertanto, la Corte dichiara che, emettendo un’ingiunzione che costringa la ditta fornitrice di accesso a Internet a predisporre un tale sistema di filtraggio, il giudice nazionale non rispetterebbe l’obbligo di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall’altro.

Qui il testo integrale della sentenza

Redazione

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