Il Consiglio di Stato boccia la tabella unica nazionale sul danno biologico

Redazione 21/11/11
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Il Consiglio di Stato ha dato il suo parere (n. 4209 del 17/11/2011, adunanza 8/11) sulla tabella unica nazionale per il risarcimento del danno biologico da incidente stradale, ovvero sul decreto recante la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità in attuazione del disposto di cui all’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs 7 settembre 2005 n. 209).

Il testo del decreto era stato approvato nell’agosto scorso dal Consiglio dei Ministri dell’epoca ed aveva avuto ampio risalto sugli organi di stampa, principalmente perché dimezzava le somme che fino a quel momento erano state liquidate a titolo di risarcimento dai Tribunali.

Il parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato è un passaggio procedurale essenziale per la promulgazione del provvedimento. Tuttavia il Consiglio di Stato esprime forti perplessità sul provvedimento.

In primo luogo, i giudici osservano come il testo del regolamento faccia riferimento alle lesioni non lievi (da 10 a 100 punti di invalidità) quando invece nella tabella allegata che presenta i coefficienti moltiplicatori, siano contemplate anche le lesioni lievi, da 1 a 9 punti. In questo modo, il governo pare dire che intende regolamentare anche questa parte della materia: “Se questo è l’effettivo intento occorre, peraltro, che venga modificato lo schema in esame, nel senso di ricomprendere, nella intitolazione, nelle premesse, nel testo (composto di un unico articolo) e nella tabella di cui all’allegato III, il richiamo anche delle lesioni di lieve entità e della relativa disciplina legislativa, ossia l’art. 139 più volte citato (del decreto legislativo 209 del 2005, il codice delle assicurazioni private, ndr). In via contestuale dovrà anche essere prevista l’abrogazione del decreto interministeriale che attualmente disciplina tale ultima materia”.

Ma al di là delle imprecisioni espressive suscettibili di equivoci interpretativi, il parere evidenzia come lo sviluppo economico della tabella non sembra tenere in conto la disposizione normativa contenuta nell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni, secondo il quale l’incidenza sul valore della menomazione sugli spetti dinamico relazionali della vita del danneggiato deve crescere in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi stessi. Per il Consiglio di Stato, la sequenza dei coefficienti moltiplicatori dell’attuale tabella “non sembra rispettare il criterio della crescita più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità”.

Il rilievo, nota il presidente, viene proposto in “via collaborativa” da parte del massimo organo di giustizia amministrativa, perché “ciò che si vuole evidenziare è che un eventuale scostamento del testo regolamentare dal criterio previsto espressamente dalla legge autorizzativa provocherebbe con molta probabilità la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria, con conseguente inutilità dell’esercizio della potestà normativa in esame”.

In altre parole, qualora il regolamento si discosti dalla legge, si creerebbe uno spazio per l’intervento del giudice civile, che vanificherebbe lo scopo ultimo della tabella: uniformare i criteri di liquidazione nazionale del danno biologico e alla salute di non lieve entità, provocato dalla circolazione stradale dei veicoli.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato suggerisce di adottare a livello normativo l’estensione per analogia dei parametri economici anche ad altre discipline risarcitorie quando vengano lesi diritti alla persona (la salute) sostanzialmente sovrapponibili ma determinati da fatti diversi dalla circolazione stradale (come la colpa medica o le cadute accidentali in buche stradali, per intenderci). Se si limitasse l’applicazione ai soli incidenti stradali: “Infatti, analoghe conseguenze sul piano lesivo verrebbero ad ottenere differenti trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia avvenuta nell’ambito della circolazione stradale o meno”.

Infine, i giudici osservano come il provvedimento non rechi la disciplina transitoria, “per chiarire che esso si applica a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite, anche ove l’evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in vigore del regolamento stesso”. Altrimenti si aprirebbero spazi per diverse interpretazioni con conseguenti equivoci e conflitti giurisprudenziali.

Qui il testo integrale del parere

 

 


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