La tabella unica nazionale del danno biologico? Non s’ha da fare…

Renato Savoia 10/11/11
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A metà settembre, su queste pagine, avevo espresso tutta la mia contrarietà alla emananda (così pareva) tabella unica nazionale delle cd.  macropermanenti, cioè alla tabella che doveva sostituire le note tabelle di Milano e Roma (e le altre eventualmente in uso nei locali Tribunali) per quel che concerne il risarcimento del danno da sinistro stradale nelle ipotesi di lesioni superiori ai nove punti percentuali.

La contrarietà, mia e di molti, moltissimi altri, era sia di metodo (che senso ha/aveva introdurre una tabella del solo danno biologico, visto che oramai da tre anni la Cassazione ci “martella” sul fatto di dover parlare di danno non patrimoniale?) e, oserei dire soprattutto, di merito (visto che con la scusa di introdurre la tabella unica nazionale venivano decurtati i risarcimenti spettanti secondo le tabelle più diffuse sul territorio nazionale, ovvero quelle di Milano, e questo nonostante le sentenze che in questi ultimi mesi hanno spinto invece per la diffusione proprio di queste tabelle milanesi).

Ebbene: le lamentele per una volta hanno portato frutti.

Infatti, in data 24 ottobre 2011, la Camera dei Deputati ha approvato una mozione che “impegna il Governo a ritirare il provvedimento, ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati, e a predisporre, in tempi rapidi, un nuovo decreto teso a determinare valori medi di risarcimento del danno biologico per le lesioni di non lieve entità che prendano a riferimento quelli delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano”.

Insomma: almeno per il momento, il tentivo di ridurre ancora una volta i risarcimenti ai danneggiati (ricordiamo cosa è successo con le cd. micropermanenti con la legge 57 del 2001…) è stato sventato.

Certo, non possiamo affatto stare tranquilli, perchè lasciate calmare un po’ le acque, ci riproveranno.

A noi, a tutti noi, il compito di vigilare e dare l’allarme: perchè, non sempre, ma qualche volta sì, è possibile fermare i provvedimenti che non hanno ragione di essere approvati.

* * *

CAMERA DEI DEPUTATI, MOZIONE APPROVATA IL 24 OTTOBRE 2011

La Camera,

premesso che:

relativamente al risarcimento del danno biologico per gli incidenti stradali, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 3 agosto 2011, ha approvato su proposta del Ministro della salute, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la «nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso»;

lo schema di decreto, ora in attesa del parere del Consiglio di Stato, è il frutto del lavoro di un’apposita commissione istituita presso il Ministero della salute per dare attuazione all’articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

sino a questo momento la quantificazione dei danni subiti a seguito di un incidente stradale veniva calcolata sulla base di tabelle predisposte da ciascun tribunale, con la conseguenza che molto spesso di verificavano differenze notevoli da regione a regione;

in tal senso la Corte di cassazione civile, sezione III, con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 si è pronunciata, superando le disparità di cui sopra, relativamente ai criteri di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da incidente stradale. La Corte di cassazione ha, infatti, ribadito che, per il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità (cosiddette micropermanenti), trova sempre applicazione la tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, predisposta dal legislatore in attuazione dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo n. 209 del 2005) e ha ritenuto – in attesa della tabella unica di legge per le lesioni di non lieve entità (da 10 a 100 punti – cosiddette macropermanenti), prevista dall’articolo 138 del codice, di riconoscere come parametri generali da porre alla base del risarcimento del danno su tutto il territorio nazionale quelli elaborati dal tribunale di Milano, notoriamente più favorevoli nei confronti delle vittime di incidenti stradali;

l’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica determinerà l’applicazione vincolante per tutti i giudici e in ogni contenzioso pendente al momento dell’entrata in vigore del provvedimento, visto che niente viene detto con riferimento ad una disciplina transitoria;

da più parti sono state sollevate pesanti critiche al provvedimento, la cui applicazione determinerebbe un calo medio dal 40 per cento al 50 per cento dei risarcimenti del danno alla persona in caso di sinistro stradale;

la stessa assemblea dell’organismo unitario dell’avvocatura, riunitasi in Roma il 17 settembre 2011, ha approvato un deliberato contro il decreto del Presidente della Repubblica varato dal Consiglio dei ministri, rilevando che il provvedimento «caso strano, interviene appena due mesi dopo che una sentenza della Cassazione aveva stabilito che le tabelle del tribunale di Milano fossero quelle da ritenersi più congrue per il metodo di calcolo e i valori determinati»,

impegna il Governo

a ritirare il provvedimento, ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati, e a predisporre, in tempi rapidi, un nuovo decreto teso a determinare valori medi di risarcimento del danno biologico per le lesioni di non lieve entità che prendano a riferimento quelli delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano.

Renato Savoia

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