La Regione Marche impugna in Corte Costituzionale la nuova disciplina sui servizi pubblici locali

Redazione 08/11/11
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1. Con il decreto legge n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011, è stata introdotta una disposizione (art. 4), rubricata sotto il titolo ‘Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea’, che di fatto, pur escludendo dalla sua applicazione il servizio idrico integrato, obbliga a privatizzare entro la metà di marzo tutti gli altri servizi pubblici locali;

2. La norma appare contrastare con l’esito del referendum di giugno sull’art. 23 bis del decreto legge 112/2008, in quanto esso, come affermato in sede di giudizio di ammissibilità dalla Corte costituzionale, non riguardava solo l’acqua ma l’intero art. 23 bis, vale a dire la disposizione che intendeva favorire la gestione dei servizi pubblici locali da parte di soggetti privati scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica.

3. La caducazione dell’art. 23 bis a seguito del referendum suddetto, così come sostenuto dalla Corte costituzionale nel giudizio di ammissibilità, comportava, in assenza dell’intervento legislativo statale, l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria che, come è noto, è meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum, nel senso che essa non impone forme di privatizzazione forzata;

4. L’art. 4 della legge n. 148/2011 introduce una disciplina ancora più favorevole alla privatizzazione dei servizi pubblici locali di quella contenuta nell’art. 23 bis abrogato per referendum;

5. La suddetta disposizione neutralizza e sovverte l’esito del referendum di cui trattasi, laddove circa 27 milioni di cittadini hanno inequivocabilmente e sostanzialmente dichiarato che il ‘privato’ non è necessariamente la soluzione ma molto più sovente il problema”.

Di seguito il testo della mozione approvata dal Consiglio regionale delle Marche, che, per le superiori ragioni, “impegna la Giunta Regionale a proporre ricorso dinanzi alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148″.

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Assemblea legislativa delle Marche

ATTI ASSEMBLEARI IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 OTTOBRE 2011, N. 57

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere segretario Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara

aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione

dell’Assemblea, che reca:

MOZIONE N. 210 del consigliere Cardogna “Impugnazione avanti la Corte costituzionale dell’art. 4 della legge n. 148 del 2011 “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea” .

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva la mozione n. 210, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che con il decreto legge n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011, è stata introdotta una disposizione (art. 4), rubricata sotto il titolo “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea”, che di fatto, pur escludendo dalla sua applicazione il servizio idrico integrato, obbliga a privatizzare entro la metà di marzo tutti gli altri servizi pubblici locali;

CONSIDERATO che la suddetta norma appare contrastare con l’esito del referendum di giugno sull’art. 23 bis del decreto legge 112/2008, in quanto esso, come affermato in sede di giudizio di

ammissibilità dalla Corte costituzionale, non riguardava solo l’acqua ma l’intero art. 23 bis, vale a dire la disposizione che intendeva favorire la gestione dei servizi pubblici locali da parte di soggetti privati scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO, inoltre, che la caducazione dell’art. 23 bis a seguito del referendum suddetto, così come sostenuto dalla Corte costituzionale nel giudizio di ammissibilità, avrebbe comportato, in assenza dell’intervento legislativo statale, l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria che, come è noto, è meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum, nel senso che essa non impone forme di privatizzazione forzata;

RITENUTO che l’art. 4 della legge n. 148/2011 introduce una disciplina ancor più favorevole alla privatizzazione dei servizi pubblici locali di quella contenuta nell’art. 23 bis abrogato per referendum;

RITENUTO, pertanto, che la suddetta disposizione neutralizza e sovverte l’esito del referendum di cui trattasi, laddove circa 27 milioni di cittadini hanno inequivocabilmente e sostanzialmente dichiarato che il “privato” non è necessariamente la soluzione ma molto più sovente il problema

RITENUTO, infine, che l’art. 4 summenzionato appare violare altresì le prerogative di autonomia delle Regioni, come riconosciuto da alcune Regioni italiane, che hanno già provveduto ad interporre il gravame costituzionale;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a proporre ricorso dinanzi alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148″.

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARI0
Franca Romagnoli

Redazione

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