Accordi di distribuzione selettiva: vietato vietare Internet.

Redazione 16/10/11
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L’art. 101, n. 1, del Trattato dell’Unione Europea “deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che, nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva, impone che le vendite di prodotti cosmetici e di igiene personale siano effettuate in uno spazio fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato, con conseguente divieto di utilizzare Internet per tali vendite, costituisce una restrizione per oggetto ai sensi di detta disposizione se, a seguito di un esame individuale e concreto del tenore e dell’obiettivo della clausola contrattuale in parola nonché del contesto giuridico ed economico in cui si colloca, risulta che, alla luce delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, tale clausola non è oggettivamente giustificata”.

E’ questo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella Sentenza del 13 ottobre scorso, resa nell’ambito del procedimento C-439/09, pronunciandosi su una questione pregiudiziale avente ad oggetto la legittimità – alla stregua del diritto dell’Unione – di una clausola attraverso la quale una società produttrice di prodotti cosmetici imponeva ai distributori membri della propria rete di vendita selettiva di commercializzare i propri prodotti esclusivamente all’interno dei punti vendita autorizzati ed alla presenza di un farmacista con la conseguenza di impedire le vendite online.

Secondo la Corte di Giustizia – ed in ciò risiede, probabilmente, il passaggio più interessante della decisione – internet non può essere considerato un “luogo di stabilimento non autorizzato” così come sostenuto dalla società produttrice dei prodotti cosmetici ma andrebbe, piuttosto, qualificata come “modalità di commercializzazione dei prodotti contrattuali”.

Alla luce delle citate considerazioni, secondo i Giudici: “L’art. 4, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione per categoria prevista all’art. 2 di detto regolamento non si applica ad un contratto di distribuzione selettiva contenente una clausola che vieta, di fatto, di avvalersi di Internet come modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto del contratto.”

Un simile contratto”, tuttavia, secondo la stessa Corte di Giustizia,  potrebbe “invece beneficiare, a titolo individuale, dell’applicabilità dell’eccezione di legge dell’art. 101, n. 3, TFUE, qualora sussistano le condizioni poste da tale disposizione.”

Con l’avvertenza che la disciplina europea della materia e, in particolare, il citato Regolamento di esenzione n. 2790 del 22 dicembre 1999 è stato, frattanto, sostituito dal nuovo regolamento n. 330/2010 del 22 aprile 2010, relativo, sempre, “all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate”, sembra potersi concludere che secondo i Giudici della Corte di Giustizia, Internet costituisce, ormai, una naturale modalità di commercializzazione dei prodotti con la conseguenza che il divieto di farvi ricorso, contrattualmente imposto dal fornitore ai membri di una rete di distribuzione, deve trovare forti e puntuali giustificazioni nella natura dei prodotti oggetto del contratto.

In assenza di tale requisito, vietare l’uso di Internet o, comunque, precluderlo in via indiretta, costituisce una limitazione della concorrenza tale da far perdere all’accordo il beneficio dell’esenzione generale di categoria.

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