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Normativa di Riferimento

Tributario 10 ottobre 2011, 07:00

Le novità per l’addizionale comunale Irpef

La manovra correttiva 2012 per i Comuni


L’addizionale comunale all’Irpef è tornata al centro della discussione sui bilanci di previsione 2012 dei comuni, dopo lo sblocco totale arrivato con la manovra bis (D.L. n. 138/2011).

Dal 2012, infatti,  i Comuni possono tornare a gestire l’imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all’incremento annuale, grazie all’eliminazione del blocco del potere di istituire o di aumentare l’addizionale comunale all’Irpef (D.Lgs. n. 360/1998). Restano invece impediti gli aumenti degli altri tributi, come l’Imposta comunale sugli immobili.

Anzitutto, la manovra ha abrogato lo sbocco parziale concesso nell’anno 2011, con il decreto sul fisco municipale, all’articolo 5 del D.Lgs. n. 23/2011 (a partire dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del d.l. 138/2011).

L’articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 introduce poi i seguenti ulteriori elementi innovativi nella gestione dell’imposta.

1) “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività” i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, che sono i seguenti:

-       da 0 a 15.000 euro;

-       da 15.000,01 a 28.000 euro;

-       da 28.000,01 a 55.000 euro;

-       da 55.000,01 a 75.000 euro;

-       oltre 75.000 euro.

2) E’ confermata la possibilità di istituire una soglia di esenzione (comma 3-bis dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 360/1998), con le seguenti precisazioni:

- può essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Ciò vuol dire che occorre far riferimento esclusivamente al reddito complessivo e non possono quindi essere esentate singole tipologie di redditi (come quello da lavoro dipendente o da pensione). Inoltre non è possibile introdurre requisiti diversi da quello reddituale, come il numero dei componenti del nucleo familiare;

- deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’Irpef non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. In altri termini se un comune ha istituito un’aliquota dello 0,4%, con una soglia di esenzione fino a 8.000 euro, il contribuente con un reddito di 8.400 euro calcola l’addizionale comunale sull’intero importo di 8.400 euro, pari a 33,6 euro (e non 1,6). Nei comuni che avevano inteso l’esenzione come una no tax area si viene a determinare un aggravio per i contribuenti e un maggior gettito per le casse dell’ente.

I Comuni possono procedere all’aumento o all’istituzione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (attualmente 31 dicembre 2011 per il preventivo 2012). Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, nei casi di proroga del termine per l’approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento (articolo 1, comma 169, della legge n. 296/ 2006).

L’acconto del 30% dell’addizionale è determinato prendendo la misura dell’addizionale (e della soglia di esenzione) dell’anno precedente, salvo che le misure per l’anno di riferimento siano già pubblicate sul sito del Mef entro il 31 dicembre precedente (articolo 1, comma 4 del D.Lgs. n. 360/1998). Pertanto i comuni che vogliono beneficiare dell’acconto del 30% già nel 2012 devono deliberare gli aumenti con un certo anticipo rispetto al 31 dicembre, affinché il Ministero possa procedere alla pubblicazione della delibera prima della fine dell’esercizio.

Come cittadini ci aspetta uno scenario di aumenti dell’addizionale molto preoccupante: secondo le simulazioni dell’istituto per l’economia e la finanza locale dell’Anci l’anno prossimo oltre il 95% degli enti potrebbe adottare il tetto dello 0,8%, attualmente raggiunto solo dal 13,9% dei municipi. Ciò a causa della simultanea azione dei tagli operati con le manovre correttive.

Tabella: distribuzione delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef

Aliquota addizionale

Anno 2009 Comuni in %

Anno 2012 Comuni in %

0,00%

9,0

0,0

0,10%

1,8

0,0

0,20%

7,8

0,0

0,30%

6,3

0,0

0,40%

17,6

0,3

0,50%

25,4

0,8

0,60%

11,8

1,5

0,70%

6,5

1,8

0,80%

13,9

95,5

(Fonte: Dossier Ifel sugli effetti della manovra finanziaria sui comuni 2011)


Pubblicato da il 10 ottobre 2011 alle 07:10 in Tributario
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1 Commento per Le novità per l’addizionale comunale Irpef

  1. giovanni poso

    ritengo sia abbastanza chiaro e esauriente sarebbe da integrare magari con alcune specificità che potrebbero interessare molti visitatori del sito tipo per quanto mi riguarda avrei gradito conoscere se IMU va pagata comunque per intero oppure per i mesi di effettivo possesso dell’immobile ed anche se l’addizionale comunale deve essere calcolata sulla aliquota del comune di residenza al 1 gennaio 2011 e quindi versata a tale comune nonostante il cambio di residenza avvenuto nel corso dell’anno(per esempio 8/2011).
    se possibile un riscontro diretto gianniposo@libero.it tanti complimenti

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Patrizia Ruffini

Dottore commercialista e revisore, direttore di Bilancio e Contabilità

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