Processo lungo? L’ennesima genialata!

Scarica PDF Stampa
E’ un  dato pacificamente accolto da tutti gli studi criminologici internazionali che la categoria dei delinquenti-truffatori sia quella a più alto quoziente intellettivo.

I truffatori “di rango” sono cervelli raffinatissimi, che riescono sempre ad escogitare la più imprevedibile ed inimmaginabile mistura di prese per i fondelli nei confronti del mondo intero.

Altro dato storico incontestabile è che il mondo delle truffe non è solo quello che finisce nelle aule giudiziarie. Tutt’al contrario, la sfera del fraudolento penalmente irrilevante è decisamente estesa e fortemente variegata. Tra le nicchie di maggiore interesse spicca, ad esempio, quella delle truffe di Stato: ideate e poste in essere attraverso meccanismi di manipolazione legislativa volti a raggiungere conclamati fini illegittimi, primo fra tutti lo sfruttamento individualistico della potestà legislativa attraverso l’emanazione ad personam di leggi  e regolamenti.

Esempi pratici?

La mente corre – e mi risulta impossibile individuarne il meccanismo frenante – al nostro attuale legislatore penale, a colui che qualche tempo fa avevo riduttivamente definito un abile prestigiatore (“Riforma Giustizia”, pubblicato lo scorso 18 marzo) ma che oggi devo invece plaudire quale incontrastato genio del diritto, pozzo senza fondo di studio e fantasia giuridica, vero e proprio Aladino, salvatore della Patria e leggenda governativa!

Gli strumenti usati dall’Aladino italiano per ridare “giustizia e meritata serenità d’animo” al nostro beneamato e perseguitato premier sono i più screziati, multiformi e formalmente ineccepibili: accorciare i processi tramite la riduzione della prescrizione, così permettendo una veloce estinzione dei reati ingiustamente contestati; cercare di ristabilire gli equilibri statuali ponendo i Pubblici Ministeri al servizio del potere esecutivo (qui, per la verità, la fantasia scarseggia trattandosi di strategia già sperimentata con successo nei più feroci regimi dittatoriali); eliminare l’obbligatorietà dell’azione penale affidando alle maggioranze il potere di scegliere quali reati perseguire e punire; consentire al premier il rinvio delle udienze, ad oltranza indefinita e non predefinita, in presenza di tutti i possibili ed immaginifici dichiarati “legittimi impedimenti governativi”; trovare il modo di causare – ultima e stupefacente pensata legislativa – l’allungamento dei processi penali sino ai secoli a venire, sino a quel tanto che consenta di arrivare alla prescrizione dei reati, sino almeno alla morte naturale (prima o poi tocca a tutti) di quel Giudice malvagio e prevenuto che attenta alla suprema innocenza del “nostro” ….

In attesa che la prestigiosa fucina di governo sforni nuovi ed entusiasmanti prodotti della mente e del diritto, cerchiamo di capire meglio il nuovo Disegno di Legge 2567.

Il trucco vero – e qui si annida l’abilità del nostro attuale legislatore – è inserire la modifica legislativa che si ha realmente di mira in una manciata di norme di mero accompagnamento e “da tappezzeria”. E‘ la stessa logica seguita dai latitanti quando decidono di nascondersi in un appartamento di un affollato centro cittadino, convinti che nella confusione chi si accorgerà mai di me? 

Nel nostro caso, il D.D.L. 2657 parla di tante cose, di giudizio abbreviato, di diritto alla prova in generale, di vari commi normativi più o meno neutri. Ma è nel mezzo di questa insalatona mimetizzante che è stata inserita la modifica vera, quella che stravolge nel più profondo gli equilibri del sistema, quella che consente di raggiungere lo scopo prefissato e cioè l’allungamento ad libitum del processo penale.

In particolare (ed è questo il punto centrale del 2657), è stato modificato l’art. 190 del codice di procedura penale, che è la norma che affida al Giudice del dibattimento il potere di limitare le richieste di prove manifestamente superflue.

Se la difesa chiede che siano sentiti 1250 testimoni sulla stessa identica circostanza, è logico che il Giudice debba chiedere di indicarne solo 20, proprio al fine di evitare un dibattimento infinito e, soprattutto, condizionato da richieste di prova con finalità meramente ostruzionistiche!

Con la “correzione” del D.D.L. 2657, il Giudice potrà escludere solo le prove “non pertinenti”; il che vuol dire che non sarà più possibile evitare l’escussione di quei 1250 testimoni chiamati a dire la stessa identica cosa, superflua ma tecnicamente pertinente.

Stesso popolo di persone potrà essere richiamato a testimoniare nel caso in cui (evenienza assolutamente normale e quotidiana) venga prodotta, ex art. 238 bis c.p.p., una sentenza passata in giudicato emessa in altro procedimento; con il risultato di ripetere un’istruttoria dibattimentale che, magari, aveva già impegnato il Tribunale per chissà quanti anni.

Fortunatamente – e se ne vedranno delle belle in udienza – nella fretta del matto e disperatissimo studio del disegno di legge, Aladino ha dimenticato di toccare l’art. 468 c.p.p., norma cardine che regola (tramite Decreto e non Ordinanza) i poteri del Giudice del Dibattimento sulle liste-testi sovrabbondanti.

E vogliamo parlare dei costi di un dibattimento di questo tipo? Del conseguente appesantimento elefantiaco dei ruoli giudiziari? Di come Aladino abbia sbandierato ai quattro venti la necessità di varare la riforma epocale della giustizia, e di eliminare l’obbligatorietà dell’azione penale, anche “perché gli uffici, il personale ed i soldi non bastano più”? Del fatto che, a volere seguire il farneticante percorso processuale imposto dal D.D.L. 2657, verrebbe completamente stravolto il lavoro ordinario di tutti i Tribunali d’Italia?  

E che la salvezza di un uomo di Stato debba passare sulla testa e sulla pelle di una intera collettività, ne vogliamo parlare?

Scempio? Scelleratezza? Vergogna? Egoismo? Prepotenza? Prevaricazione? Idiozia? Malafede?

Lo Zanichelli ci venga in aiuto!

Franzina Bilardo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento