Contratti di appalto, le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Redazione 25/07/11
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L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha diramato le nuove linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti d’appalto, con determinazione numero 4 del 7 luglio 2011.

Quest’ultimo atto “sostituisce” le precedenti determinazioni in materia (n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010).

Il Consiglio dell’Autorità, premesso che:

“Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il ‘Piano straordinario contro le mafie’, varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010, che prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali.

Lo strumento della tracciabilità è disciplinato principalmente dall’art. 3 e dall’art. 6 della legge n. 136 che hanno già subito una importante modifica ad opera del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, in materia di sicurezza pubblica, convertito con legge n. 217 del 2010 (in G.U. del 18 dicembre 2010).

In particolare, con tali provvedimenti normativi sono state apportate modifiche al predetto art. 3 della legge n. 136/2010, mentre l’art. 6 del decreto n. 187/2010, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, da un lato, introdotto la disciplina transitoria sulla tracciabilità dei pagamenti per i contratti di appalto in corso al 7 settembre 2010 e, dall’altro, chiarito, con interpretazione autentica, alcune importanti espressioni contenute nel testo dell’art. 3.

L’Autorità ha adottato, in materia, due atti di determinazione, rispettivamente n. 8 del 18 novembre 2010, recante “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010,  n. 136  come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n.  187”, e n. 10 del 22 dicembre  2010, recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”.

La prima adottata all’indomani della pubblicazione sulla G.U. del d.l. n. 187/2010; la seconda, adottata a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 217/2010, di conversione del d.l. 187/2010.

A far data dal 2 maggio 2011 è entrato, inoltre, in funzione un sistema semplificato per l’acquisizione del CIG per talune fattispecie.

Alla luce dell’esperienza acquisita nel primo periodo di applicazione della legge, l’Autorità ritiene necessario emanare una nuova determinazione che  riordini quanto affermato nei precedenti atti e fornisca nuove linee interpretative ed applicative anche in relazione ad alcune specifiche fattispecie.

Pertanto,  la presente determinazione è da considerarsi sostitutiva delle due precedenti determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010″.

Il testo della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011

“Linee guida sulla tracciabilita’ dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”

1. Le finalità della legge n. 136/2010

2. Entrata in vigore e regime transitorio

2.1 Contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010

2.2 Contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010

2.3 L’adeguamento automatico

3. Ambito di applicazione

3.1 Soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità

3.2 La filiera delle imprese

3.2.1 Esemplificazioni di filiera rilevante per i contratti di servizi e forniture

3.3 Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei

3.4 I flussi finanziari soggetti a tracciabilità

3.5 Concessioni di lavori e servizi

3.6 Tracciabilità tra soggetti pubblici

3.7 Contratti con operatori non stabiliti in Italia

3.8 Contratti nei settori speciali

3.9 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice

3.10 Contratti ex articolo 25 del Codice

3.11 Contratti di sponsorizzazione ex articolo 26 del Codice

3.12 Incarichi di collaborazione

3.13 Amministrazione diretta e cottimo fiduciario

3.14 Ipotesi peculiari: Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite.

Cash pooling. Compensazione e datio in solutum ex articolo 53, comma 6 del Codice

4. Fattispecie specifiche

4.1 Servizi bancari e finanziari

4.2 Servizio di tesoreria degli enti locali

4.3 Servizi legali

4.4 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto

4.5 Servizi sanitari

4.6 Erogazioni e liberalità a favore di soggetti indigenti

4.7 Servizi di ingegneria ed architettura

4.8 Contratti stipulati dalle agenzie di viaggio

4.9 Cessione dei crediti

4.10 Contratti nel settore assicurativo

4.11 Contratti di associazione

4.12 Contratti dell’autorità giudiziaria

4.13 Risarcimenti ed indennizzi

4.14 Cauzioni

5. Modalità di attuazione della tracciabilità

5.1 Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati

5.2 Reintegro dei conti correnti dedicati

5.3 Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili

6. Richiesta ed indicazione del CIG e del CUP

6.1 Il codice CUP

6.2 Il codice CIG

6.3 Casi di semplificazione del CIG

6.4 Il CIG negli accordi quadro

6.5 Il CIG nelle gare divise in più lotti

6.6 Acquisti destinati a più commesse

7. La tracciabilità attenuata

7.1 Pagamenti ex art. 3, comma 2

7.2 Pagamenti ex art. 3, comma 3

7.3 Utilizzo di carte carburante

7.4 Pagamenti delle utenze della pubblica amministrazione

8. Il fondo economale

9. Comunicazioni

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