In Gazzetta la legge 112 del 2011: nasce il Garante per l’infanzia

Redazione 20/07/11
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Pubblicata nella Gazzetta del 19 luglio, la legge istitutiva dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 3 agosto, è stato votato in maniera bipartisan sia alla Camera (16 marzo 2011: 467 sì e due astenuti) che al Senato (22 giugno 2011: all’unanimità).

Si tratta di nuova autorità amministrativa indipendente, il Garante per l’infanzia, già esistente in altri paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia).

È un organo monocratico, con poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica rispetto all’esecutivo. Il titolare è nominato d’intesa con i presidenti della Camera e del Senato, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

La legge prevede l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, composto da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio (nel numero massimo di dieci): la sua organizzazione verrà regolata con apposito dpcm, da adottarsi entro i prossimi novanta giorni.

La sede e i locali destinati all’Ufficio dovranno essere messi a disposizione della Presidenza del Consiglio, senza (in teoria) ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La legge istituisce, inoltre, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, presieduta dall’Autorità e composta dai garanti regionali o da figure analoghe, ove istituite, per promuovere l’adozione di linee d’azione comuni ed individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni.

Al Garante sono assegnate una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, oltre a competenze consultive. Esprime pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’attività svolta con riferimento all’anno solare precedente.

Chiunque può rivolgersi all’Autorità garante anche attraverso il numero telefonico di emergenza gratuito 114, ovvero attraverso altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.

Il Garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, e alla procura della Repubblica competente eventuali abusi. Può richiedere alle pubbliche amministrazioni nonché a qualsiasi soggetto pubblico informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori e anche accedere alle strutture pubbliche ove siano presenti minori. Può anche effettuare visite agli istituti di pena per i minorenni.

Il Garante segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione, alla salute.

Il Garante, infine, potrà avvalersi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, nonché dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

Il testo della legge 12 luglio 2011 numero 112

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