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    Fisco 18 luglio 2011, 13:26

    In arrivo il “nuovo” Regime dei minimi

    Dal 17 luglio in vigore la nuova versione dell’art. 27 della Manovra correttiva


    La Manovra economica (D.L. 98/2011) ha introdotto all’articolo 27 un regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (vedi il precedente articolo).

    Il regime è stato reso più vantaggioso attraverso l’introduzione di un’aliquota sostitutiva ridotta, fissata nel 5% (in luogo del 20% come previsto al comma 105 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2008).

    L’agevolazione si applica a decorrere dal 2012 per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente per coloro che avviano un’attività d’impresa, d’arte o professione, ovvero per coloro che svolgono già attività d’impresa, purché avviata dopo il 31 dicembre 2007.

    In sede di conversione, il regime dei contribuenti minimi, in materia di imposizione diretta per le imprese, è stato confermato.

    E’ stata solo aggiunta (art. 27, co. 1) la previsione che il regime sia applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35esimo anno di età.

    A seguire, si illustrano schematicamente le caratteristiche del “nuovo” regime.

    Applicabilità  

     

    Si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche:
    - che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
    - che hanno intrapreso tale attività successivamente al 31 dicembre 2007.
    (il Regime è applicabile anche oltre il 4° periodo di imposta successivo a quello di inizio attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35esimo anno di età)

     

    Imposta sostitutiva  

    L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali è ridotta dal 20% al 5%.

     

    Condizioni  

    - che il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l’inizio della propria attività;
    - che l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
    - che, qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

     

    Regime transitorio  

    Dal primo gennaio 2012, i soggetti la cui attività sia iniziata in data anteriore al 31/12/2007, pur mantenendo i requisiti quali-quantitativi previsti per l’inclusione nel vecchio regime dei minimi, dovranno abbandonarlo: le opzioni a disposizione saranno il regime transitorio o quello ordinario.


    Pubblicato da il 18 luglio 2011 alle 13:07 in Fisco
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    10 Commenti per In arrivo il “nuovo” Regime dei minimi

    1. Christian

      Avvocato, ho iniziato l’attività nel 2011, aderendo al regime fiscale agevolato.
      Avrò 35 anni nel 2012.
      Non mi è chiaro se potrò beneficiare del nuovo regime dei minimi anche nel 2012 e nei 3 anni seguenti.
      Oggi posso fatturare sempre in esenzione di R.A. ?
      Grazie.

    2. Tommaso Guidetti

      Salve a tutti, sono un dentista di 25 anni, che ha aperto la partita IVA come contribuente minimo a gennaio 2011. Se non ho capito male, potrò continuare a ritenermi tale anche per 2012, 2013, 2014 e 2015 pagando un’imposta sostitutiva del 5% o anche fino a 35 anni? Rimangono valide le condizioni di dichiarare meno di 3000 euro lordi e spendere meno di 15000 euro in 3 anni per beni strumentali o sono state abolite?
      Ringrazio anticipatamente chiunque mi dia delucidazioni.

    3. Fino al 2000 ho svolto l’attività di Consulente del lavoro anno in cui ho cessato la mia attività. Nell’anno 2010 ho aperto una nuova partita I.V.A. per l’attività di Revisore dei Conti in quanto ho assunto la carica di Presidente di un Collegio Sindacale, optando per il regime dei minimi. Penso di poter rimanere in tale regime fino all’anno 2014. E’ giusta la mia tesi ? Naturalmente ho molto più di 35 anni. Grazie . Luigi

    4. Francesco Dante

      artigiano, pensionato, 66 anni, finche’ la salute permette, vorrei continuare la mia attivita’, ma il mio commercialista mi ha detto che non posso piu’ rientrare nei minimi, ma devo ritornare negli studi di settore. Di questi tempi la vedo dura lavorare fino a fatturare il minimo. Impensabile avere in futuro tanto lavoro cosi’ (e’ gia’ da un bel po’ di anni trascorsi che non gira bene). Non voglio lavorare in nero – sono gia’ tanti che lo fanno nel mio genere (decoratore) – ma nemmeno smettere . Possibile che nessuno abbia valutato casi analoghi al mio? Pagare il giusto in base al reddito effettivo mi sembra buona cosa, onesta. Entro dicembre si deve decidere, ma nel mio campo a conti fatti non riesco assolutamente a pagare Tasse cosi’ alte che non corrispondono alle entrate effettive….. magari potessi!

    5. Forti Pietro

      Ho iniziato l’attività professionale di ingegnere il 1°Febbraio 2010 dopo il pensionamento da dipendente pubblico,in regime dei minimi.Posso continuare ancora in questo regime?

    6. ezio pezzola

      Scusate ho trovato ! appare solo nella legge legge di conversione 111/2011 quando modifica l’art 27.
      molto bene

    7. ezio pezzola

      Voi date per scontato che se uno inizia a 20 anni può continuare col regime ad aliquota ridotta fino al raggiungimento del 35 esimo anno d’eta.
      Dalla lettura dei Decreti questo non è altrettanto chiaro …dove si evince senza ombra di dubbio?
      il Regime è applicabile anche oltre il 4° periodo di imposta successivo a quello di inizio attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35esimo anno di età, questo dalla lettura del decreto non è affatto chiaro
      grazie

    8. roberto

      Salve,
      ho un dubbio su cui spero possiate aiutarmi. Leggendo il vostro ed altri articoli non mi è ben chiara una cosa: in pratica a quanto ho capito, nel nuovo regime dei minimi si può restare quanto si vuole, anche oltre i 5 anni, fino al compimento dei 35 anni di età (fermo restando gli altri requisiti).
      Quello che non mi è chiaro è se ci si può accedere aprendo una partita iva per la prima volta (mai esercitato attività) dopo i 35 anni. Lo chiedo perchè nei requisiti per l’accesso l’età non è citata.

      Grazie
      Roberto

    9. maria vittoria

      e se uno è soggetto alla ritenuta di acconto del 20%…questa che fine fa? scompare?

    10. gabriele ferrari

      a mio modestissimo parere il vincolo dei 35 anni è INCOSTITUZIONALE e CONTRA LEGEM, cosa ne pensa l’autorevole redazione?

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    Renata Carrieri

    dottore commercialista,docente di economia aziendale, pubblicista

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