Spesometro, guida alle novità in vigore dal 1° luglio

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Il Dl 78/2010 (art. 21) ha introdotto una grande novità dal punto di vista fiscale: lo “spesometro”. Un nuovo modo per controllare e monitorare l’evasione fiscale verificando gli acquisti sostenuti dai cittadini e confrontandoli con il reddito dichiarato.

Vediamo, brevemente, quali sono le nuove modalità previste dallo “spesometro”.

Tutti i soggetti Iva dovranno comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro (al netto dell’Iva). Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (giustificate solitamente da scontrino o ricevuta fiscale), il limite è stato fissato a 3.600 euro (al lordo dell’Iva).

Cambia, in sostanza, il modo di “fare la spesa”, poiché i venditori saranno obbligati a richiedere il codice fiscale ad ogni cliente la cui spesa complessiva sia superiore all’importo specificato. Questi dovrà comunicarli all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2012.

Più precisamente, le comunicazioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2011 per le operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro (al netto dell’IVA) con obbligo di fatturazione, relative al periodo d’imposta 2010; entro il 30 aprile 2012 per le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro con fattura (periodo d’imposta 2011) e per le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

Soggetti che devono effettuare la comunicazione:

Sono obbligati ad effettuare la comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini IVA (imprese/lavoratori autonomi) che effettuano operazioni:

• per le quali hanno emesso fattura nei confronti dei clienti;

• ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori);

• per le quali non hanno emesso fattura (consumatori finali, compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti di beni e servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo).

Sono esonerati, dagli adempimenti in commento, i contribuenti “minimi” (se fuoriescono dal regime in corso d’anno, devono presentare la comunicazione per tutte le operazioni compiute nell’intero periodo d’imposta che hanno superato le soglie previste dallo “spesometro”).

Operazioni escluse dall’ obbligo

– le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73 (ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione);

– le operazioni realizzate da soggetti passivi Iva nei confronti di privati, nel caso in cui le stesse siano regolate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma del Dpr 605/73 (questa novità è stata apportata dal Decreto Sviluppo);

– le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario;

– passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura.

Tutti gli adempimenti previsti, insieme ai dati che confluiscono nei database dell’Amministrazione finanziaria, renderanno più difficoltoso sottrarre ricchezza al prelievo tributario.

Tuttavia, il timore è che, di fronte a numerosi obblighi che, in molti casi, aumentano i costi e gli oneri di comunicazione, si potrebbe “incentivare” un ritorno al sommerso soprattutto nelle aree produttive e per i contribuenti che versano in situazioni di difficoltà.

Renata Carrieri

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