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Normativa di Riferimento

Processo Penale 28 aprile 2011, 10:35

Diffamazione via Internet, il Giudice competente

“il Giudice del domicilio dell’imputato”, Cassazione penale numero 964 del 2011


Con sentenza depositata il 26 aprile, la Cassazione penale, ha ritenuto che rispetto all’offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell’individuazione della competenza, sarebbero inutilizzabili criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore”.

Non sarebbe “neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi n qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia”.

In definitiva, in assenza dei predetti criteri “è necessario fare ricorso ai criteri suppletivi … ossia al luogo di domicilio dell’imputato”.

Di seguito, la motivazione della sentenza:

“Il reato di diffamazione è un reato di evento, inteso quest’ultimo come avvenimento esterno all’agente e causalmente collegato al comportamento di costui.

Si tratta di evento non fisico, ma, per così dire, psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo (rectius dei terzi) della espressione offensiva, che si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano “terzi” rispetto all’agente ed alla persona offesa.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. V, 17 novembre 2000 n. 4741), l’immissione di scritti lesivi dell’altrui reputazione nel sistema internet integra il reato di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. proc. Pen.). Esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri ovvero dall’agente. Ma, mentre, nel caso di diffamazione commesso, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o e-mail, è necessario che l’agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes, sia pure nel ristretto – ma non troppo – ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a connettersi (Sez. V, 21 giugno 2006 n. 25875; Sez. V, 17 novembre 2000 n. 4741).

Occorre, in proposito, precisare che il provider mette a disposizione dell’utilizzatore (nel caso in esame la testata editoriale o giornalistica) uno spazio web allocato presso un server (che può trovarsi ovunque); peraltro, l’inserimento dei dati in questo spazio non comporta alcuna ulteriore attività da parte del fornitore di servizi internet né di altro soggetto.

Una volta inserite le informazioni, non si verifica alcuna “diffusione” delle stesse; infatti i dati inseriti non partono dal server verso alcuna destinazione, ma rimangono immagazzinati a disposizione dei singoli utenti che vi possono accedere, attingendo dal server e leggendoli al proprio terminale.

Ne consegue che, quand’anche esista un preciso luogo di partenza (il server) delle informazioni, lo stesso non coincide con quello di percezione delle espressioni offensive e, quindi, di verificazione dell’evento lesivo, da individuare nel luogo in cui il collegamento viene attivato.

Il sito web sul quale viene effettuata l’immissione è, per sua natura, destinato ad essere normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti, pertanto nell’ipotesi (come nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte) in cui un giornale sia redatto in forma telematica, deve necessariamente presumersi che all’immissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte di lettori, non diversamente da quanto deve presumersi nel caso di un tradizionale giornale a stampa.

Pertanto, quando una notizia risulti immessa sul sito web – da ricomprendere nella nozione di mezzo di comunicazione di massa al pari degli strumenti cartacei, radiofonici, televisivi, ecc. – la diffusione della stessa, secondo un criterio che la nozione stessa di pubblicazione impone, deve presumersi, fino a prova del contrario. Il principio non può soffrire eccezione per quanto riguarda i siti web, atteso che l’accesso ad essi è solitamente libero e, in genere, frequente (sia esso di elezione o meramente casuale), sicché l’immissione di notizie o immagini in rete integra la ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam e, dunque, implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accertabile) di utenti (cfr. in tal senso Sez. V, 4 aprile 2008, n. 16262).

Sulla base di tali premesse può, quindi, riaffermarsi che il locus commissi delicti della diffamazione telematica è da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque, nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all’estero, purché l’offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia.

Sulla base di quanto sinora esposto, è possibile affermare, in armonia con i principi già espressi da questa Corte (Sez. Un. Civ. 13 ottobre 2009, n. 21661), che rispetto all’offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell’individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore.

Per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi n qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia.

Ne consegue che non possono trovare applicazione né la regola stabilita dell’art’8 cod. proc. pen. né quella fissata dall’art 9, comma 1, cod. proc. pen. (…) con la conseguenza che è necessario fare ricorso ai criteri suppletivi fissati dal secondo comma del predetto art. 9 cod. proc. pen., ossia al luogo di domicilio dell’imputato che, nel caso di specie, è a Sassari” (presidente Maria Cristina Siotto, relatore Paola Piraccini).

Qui il testo integrale della sentenza.


Pubblicato da il 28 aprile 2011 alle 10:04 in Processo Penale
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3 Commenti per Diffamazione via Internet, il Giudice competente

  1. barbagian

    Sono in preda all’ira, dopo aver letto, sul giornale locale, che il Sindaco di un piccolo comune non aveva controllato a chi dava aiuti. Solo che poche settimane prima, dopo interminabili attese avevo ricevuto udienza. non per chiedergli aiuti finanziari, ma per invitarlo ad esercitare il suo potere/dovere, ottenendo come risposta che io non capivo quello che le leggi impongono, anzi ero un disturbo per gli uffici comunali impedendo agli addetti di svolgere il loro lavoro. Io ho inviato una email, definendolo tramite Facebook miserabile. Lo so, ho usato un termine inappropriato, ma non avendolo né stampato né diffuso, ritengo sia eccessiva una denuncia per diffamazione …

  2. Mi permetto di segnalare un mio breve commento alla sentenza in oggetto che – essendosi già trattato l’argomento su LeggiOggi – ho deciso di pubblicare sul mio blog all’indirizzo http://www.micozzi.it/?p=326.

    La sentenza in oggetto – o meglio quella alla quale si fa in essa riferimento – presenta alcuni spunti interessanti e condivisibili. Tuttavia a mio modesto modo di vedere non si può ritenere cristallizzata l’applicazione della regola suppletiva per tutti i casi di diffamazione via internet ma si debba compiere – volta per volta – un’analisi tesa a verificare l’applicabilità o meno della regola generale prevista dall’art. 8 del codice di rito.

  3. Franzina Bilardo

    L’ individuazione del “locus commissi delicti” nei reati informatici è sempre stata una nota particolarmente dolente, su cui comunque bisognerà continuare a lavorare. Questa è una sentenza di grandissima importanza, peraltro perfettamente in linea con la tutela avanzata dei consumatori e delle persone offese in genere.
    In passato, la poca attenzione alla questione processuale di cui si discute aveva portato parecchi giudici di merito a rinvenire la competenza territoriale nel luogo di caricamento delle pagine; con la conseguenza che, nel caso di caricamento all’estero, la tutela giurisdizionale veniva praticamente azzerata.
    Io credo che sia nell’interesse di tutti coloro che amano il web cominciare a prendere coscienza che si tratta di un mondo ideale che, tuttavia, è giusto che segua le regole ed i limiti di quello materiale, ivi compreso il rispetto per gli altri e per la legge.

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