La risoluzione dell’ONU contro Gheddafi

Redazione 21/03/11
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Dopo il deferimento di Mu’ammar Gheddafi alla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità, con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 1973 del 17 marzo, sono state decise ulteriori misure contro il regime di Gheddafi, come la costituzione di una “no fly zone”, per imporre un “cessate il fuoco”, a cui – in teoria – domenica il rais ha dichiarato di aderire.

Risoluzione 1973 (2011) adottata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU il 17 marzo 2011

Il Consiglio di Sicurezza,

“Richiamando la sua risoluzione 1970 (2011) del 26 febbraio 2011,

“Deplorando il fallimento delle autorità libiche nel conformarsi alla risoluzione 1970 (2011),

“Esprimendo preoccupazione per il deteriorarsi della situazione, l’escalation di violenza, e le pesanti perdite civili,

“Ribadendo la responsabilità delle autorità libiche per proteggere la popolazione libica e riaffermando che le parti dei conflitti armati hanno la responsabilità primaria di adottare tutte le misure possibili per garantire la protezione dei civili,

“Condannando le violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, tra cui detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, torture ed esecuzioni sommarie,

“Condannando inoltre  gli atti di violenza e intimidazione commessi dalle autorità libiche contro i giornalisti, professionisti dei media e personale associato, ed esortando le stesse autorità a rispettare i loro obblighi derivanti dal diritto umanitario internazionale, come indicato nella risoluzione 1738 (2006),

“Considerando che gli attacchi diffusi e sistematici in corso in Libia contro la popolazione civile possono configurare crimini contro l’umanità,

“Ricordando il paragrafo 26 della risoluzione 1970 (2011) in cui il Consiglio ha espresso la sua disponibilità a prendere in considerazione ulteriori misure appropriate, come necessario, per facilitare e sostenere il ritorno delle agenzie umanitarie e di fornire l’assistenza umanitaria in Libia,

“Esprimendo la sua determinazione ad assicurare la protezione dei civili e delle aree civili popolate, e il passaggio rapido e privo di ostacoli dell’assistenza umanitaria e la sicurezza del personale umanitario,

“Ricordando la condanna da parte della Lega degli Stati Arabi, l’Unione africana e al Segretario generale dell’Organizzazione della Conferenza islamica delle gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale che sono stati e vengono commessi in Libia,

“Prendendo atto del comunicato finale della Organizzazione della Conferenza Islamica dell ‘8 marzo 2011, e il comunicato del Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana, del 10 marzo 2011 che ha istituito un ad hoc di alto livello del Comitato per la Libia,

“Prendendo atto anche della decisione del Consiglio della Lega degli Stati Arabi del 12 marzo 2011 di chiedere l’imposizione di una no-fly zone sull’aviazione militare libica, e di stabilire aree sicure in luoghi esposti a bombardamenti, come misura precauzionale che consenta la protezione del popolo libico e dei cittadini stranieri residenti in Libia,

“Prendendo ulteriormente atto del richiamo del Segretario generale il 16 marzo 2011 ad un cessate il fuoco immediato,

“Ricordando la sua decisione di deferire la situazione in Libia dal 15 febbraio 2011 al Procuratore della Corte penale internazionale, e sottolineando che i responsabili o i complici di attacchi diretti contro la popolazione civile, compresi gli attacchi aerei e navali, devono esserne chiamati a rispondere,

“Nel ribadire la propria preoccupazione per la situazione dei profughi e lavoratori stranieri costretti a fuggire dalla violenza in Libia, accogliendo con favore la risposta degli Stati vicini, in particolare Tunisia ed Egitto, nell’ affrontare i bisogni di quei profughi e lavoratori stranieri, e invitando la comunità internazionale a sostenere questi sforzi,

“Deplorando il continuo uso di mercenari da parte delle autorità libiche,

“Considerando che l’istituzione di un divieto su tutti i voli nello spazio aereo della Libia costituisce un elemento importante per la protezione dei civili, nonché per la sicurezza dell’assistenza umanitaria e un passo decisivo per la cessazione delle ostilità in Libia ,

“Esprimendo preoccupazione anche per la sicurezza dei cittadini stranieri e per i loro diritti in Libia,

“Accogliendo con favore la nomina da parte del Segretario Generale del suo Inviato Speciale in Libia, Mohamed Abdul Ilah Al-Khatib, e sostenendo i suoi sforzi per trovare una soluzione sostenibile e pacifica della crisi in Libia,

“Riaffermando il suo forte impegno per la sovranità, l’indipendenza, l’integrità territoriale e l’unità nazionale della Libia,

“Riconoscendo che la situazione in Libia continua a rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale,

“Agendo ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,

“1. Chiede l’immediata costituzione di un cessate il fuoco e di una totale fine delle violenze e degli attacchi, oltre che degli abusi, contro i civili;

“2. Sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per trovare alla crisi una soluzione che risponda alle legittime richieste del popolo libico e prende nota delle decisioni del segretario generale di mandare il suo inviato speciale per la Libia e quella del Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana di inviare la sua commissione speciale in Libia con l’obiettivo di facilitare il dialogo per portare alle riforme politiche necessarie a trovare una soluzione pacifica e sostenibile;

“3. Chiede che le autorità libiche rispettino i propri obblighi di diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario, i diritti umani e il diritto dei rifugiati e di adottare tutte le misure per proteggere i civili e soddisfare i loro bisogni di base, e per garantire il passaggio rapido e senza ostacoli dell’ assistenza umanitaria;

“Protezione dei civili

“4. Autorizza gli Stati membri che hanno notificato al segretario generale, e che agiscono a livello nazionale o tramite organizzazioni o accordi regionali, ed in cooperazione con il Segretario generale, ad adottare tutte le misure necessarie, in deroga al paragrafo 9 della risoluzione 1970 (2011), per proteggere i civili e le aree civili popolate sotto la minaccia di un attacco in territorio libico, compresa Bengasi, pur escludendo una forza di occupazione straniera in qualsiasi forma su qualsiasi parte del territorio libico, e chiede agli Stati membri interessati di informare il Segretario Generale immediatamente delle misure da essi adottate In forza della delega conferita dal presente paragrafo, che devono essere immediatamente comunicate al Consiglio di Sicurezza;

“5. Riconosce l’importante ruolo della Lega degli Stati Arabi in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale nella regione, e tenendo presente Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, chiede agli Stati membri della Lega degli Stati arabi di cooperare con altri gli Stati membri per l’attuazione del paragrafo 4;

“No-fly zone

“6. Decide di istituire un divieto su tutti i voli nello spazio aereo della Libia, al fine di contribuire a proteggere i civili;

“7. Decide inoltre che il divieto imposto dal paragrafo 6 non si applica ai voli il cui unico scopo è umanitario, come ad esempio consegnare o facilitare la fornitura di assistenza, comprese le forniture mediche, alimentari, il trasporto di operatori umanitari e dell’assistenza, o l’evacuazione degli stranieri dalla Libia, né si applica ai voli autorizzati ai paragrafi da 4 o 8, né gli altri voli che sono ritenute necessarie da parte degli Stati che agiscono sotto la delega conferita al paragrafo 8 a beneficiare al popolo libico, e che questi voli sono coordinate con ogni meccanismo istituito ai sensi del paragrafo 8;

“8. Autorizza gli Stati membri che hanno notificato al Segretario generale e al segretario generale della Lega degli Stati Arabi, agendo a livello nazionale o tramite organizzazioni o accordi regionali, di adottare tutte le misure necessarie per far rispettare il divieto di volo imposto dal precedente punto 6, se necessario, e chiede agli Stati interessati, in collaborazione con la Lega degli Stati Arabi a coordinarsi con il Segretario generale in merito alle misure che stanno adottando per attuare questo divieto, anche prevedendo un meccanismo appropriato per l’attuazione delle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 ,

“9. Invita tutti gli Stati membri, che agiscono a livello nazionale o tramite organizzazioni o accordi regionali, a fornire assistenza, comprese le eventuali autorizzazioni di sorvolo necessario, ai fini della applicazione dei paragrafi 4, 6, 7 e 8;

“10. Chiede agli Stati membri interessati di coordinarsi strettamente con l’altro e il Segretario generale in merito alle misure che stanno adottando per attuare i paragrafi 4, 6, 7 e 8, comprese le misure pratiche per il monitoraggio e l’approvazione dei autorizzati voli umanitari o di evacuazione;

“11. Decide che gli Stati membri interessati informano il segretario generale e al Segretario generale della Lega degli Stati Arabi immediatamente delle misure adottate nell’esercizio dell’autorità conferiti dal precedente punto 8, anche per la fornitura di un concetto di operazioni;

“12. Chiede al Segretario generale di informare immediatamente il Consiglio di eventuali azioni intraprese dagli Stati membri interessati in esercizio di autorità riconosciuta dal paragrafo 8 di cui sopra e di riferire al Consiglio entro 7 giorni e ogni mese successivo sull’attuazione della presente risoluzione, compreso informazioni su eventuali violazioni del divieto di volo imposto dal precedente punto 6;

“Attuazione dell’embargo sulle armi

“13. Decide che il paragrafo 11 della risoluzione 1970 (2011), è sostituito dal seguente paragrafo: “invita tutti gli Stati membri, in particolare gli Stati della regione, agendo a livello nazionale o tramite organizzazioni o accordi regionali, al fine di garantire la rigorosa applicazione dell’embargo sulle armi stabilito dai punti 9 e 10 della risoluzione 1970 (2011), di ispezionare nel proprio territorio, compresi i porti e gli aeroporti, e in mare, su navi e su aeromobili diretti da o verso la Libia, se lo Stato interessato ha informazioni che offrono fondati motivi di ritenere che il carico contenga merci la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione è vietata dai punti 9 e 10 della risoluzione 1970 (2011) come modificato dalla presente risoluzione, compresa la fornitura di personale armato mercenario, e invita tutti gli Stati la cui bandiera è battuta da tali navi e aerei a collaborare con tali ispezioni e autorizza gli Stati membri a utilizzare tutti i provvedimenti commisurati alle circostanze specifiche per realizzare tali ispezioni “;

“14. Chiede agli Stati membri che stanno prendendo provvedimenti ai sensi del paragrafo 13 della presente sentenza in alto mare a coordinarsi strettamente tra di loro e con il segretario generale e richiede inoltre agli Stati interessati di informare immediatamente il segretario generale e il comitato istituito ai sensi del paragrafo 24 della risoluzione 1970 ( 2011) (“il comitato”) delle misure adottate nell’esercizio dell’autorità conferita dal precedente punto 13;

“15. Richiede che qualsiasi Stato membro che agisca a livello nazionale o tramite organizzazioni o accordi regionali, quando intraprenda una ispezione ai sensi del precedente punto 13, a presentare tempestivamente al comitato un’iniziale relazione scritta che contiene, in particolare, la spiegazione dei motivi per l’ispezione, i risultati detta ispezione, se la cooperazione è stato fornita, e, se è stata trovata della merce proibita, richiede inoltre a tali Stati membri di sottoporre al Comitato, in una fase successiva, una successiva relazione scritta contenente le informazioni sull’ispezione, il sequestro e smaltimento, e dettagli rilevanti del trasferimento, compresa una descrizione delle merci, la loro origine e destinazione, se queste informazioni non sono contenute nella relazione iniziale;

“16. Deplora il flusso continuo di mercenari in Libia e invita tutti gli Stati membri a rispettare rigorosamente i loro obblighi ai sensi del paragrafo 9 della risoluzione 1970 (2011) per impedire la fornitura di personale armato mercenario alla Libia;

“Divieto di volo

“17. Decide che tutti gli Stati dovranno negare l’autorizzazione per tutti gli aeromobili registrati in Libia, o di proprietà o gestiti da cittadini o società di decollare, atterrare o sorvolare il loro territorio, a meno che il volo in questione sia stato approvato in precedenza dal Comitato, o nel caso di un atterraggio di emergenza;

“18. Decide che tutti gli Stati dovranno negare l’autorizzazione a qualsiasi aeromobile di decollare, atterrare o di sorvolare il loro territorio, se hanno informazioni che forniscono fondati motivi per ritenere che gli aeromobili contengono le merci la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione è vietata dai punti 9 e 10 della risoluzione 1970 (2011) come modificato dalla presente risoluzione, compresa la fornitura di personale armato mercenario, tranne nel caso di un atterraggio di emergenza;

“Congelamento dei capitali

“19. Decide che il congelamento dei capitali, imposto dal paragrafo 17, 19, 20 e 21 della risoluzione 1970 (2011) si applica a tutti i fondi, alle altre attività finanziarie e risorse economiche che sono sui loro territori, che sono posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da le autorità libiche, come indicate dal comitato, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate da loro, come indicate dal comitato, e decide inoltre che tutti gli Stati membri assicurano che tutti i fondi , attività finanziarie o risorse economiche non possano essere messi a disposizione dei loro cittadini o da persone o enti nel loro territorio, per il beneficio delle autorità libiche, come stabilito dal comitato, o di individui o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o di entità possedute o controllate da loro, come indicate dal comitato, e indirizza il Comitato a designare tali autorità libiche, gli individui o le entità entro 30 giorni dalla data di adozione di questa risoluzione e, se del caso, successivamente;

“20. Afferma la sua determinazione ad assicurare che beni sequestrati ai sensi del paragrafo 17 della risoluzione 1970 (2011) devono, in una fase successiva, al più presto essere messi a disposizione e per il bene del popolo della Libia;

“21. Decide che tutti gli Stati membri impongono ai loro cittadini, le persone soggette alla loro giurisdizione e le imprese con sede nel loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione a vigilare quando fanno affari con gli enti con sede in Libia o soggetti alla sua giurisdizione, e con persone o enti che agiscono in loro nome o sotto la loro direzione, e con le entità possedute o controllate da loro, se gli Stati dispongono di informazioni che offrono fondati motivi di ritenere che tale attività possa contribuire alla violenza e all’uso della forza contro i civili;

“Designazioni

“22. Decide che le persone elencate nell’allegato I sono soggette alle restrizioni di viaggio imposte ai punti 15 e 16 della risoluzione 1970 (2011), e decide inoltre che gli individui e le entità di cui all’allegato II è soggetto al congelamento di patrimoni di cui ai paragrafi 17, 19, 20 e 21 della risoluzione 1970 (2011);

“23. Decide che le misure di cui ai paragrafi 15, 16, 17, 19, 20 e 21 della risoluzione 1970 (2011) si applica anche alle persone e alle entità stabilite dal Consiglio o dal Comitato per l’avere violato le disposizioni della risoluzione 1970 (2011), in particolare punti 9 e 10, o di avere altri assistito altri in tale azione;

“Gruppo di esperti

“24. Richiede al Segretario generale di creare per un periodo iniziale di un anno, in consultazione con il comitato, un gruppo di otto esperti (“Gruppo di Esperti”), sotto la direzione del Comitato per svolgere i seguenti compiti:

(A) aiutare il comitato a svolgere il suo mandato come previsto dal paragrafo 24 della risoluzione 1970 (2011) e dalla presente risoluzione;

(B) di raccogliere, esaminare e analizzare le informazioni provenienti dagli Stati, pertinenti organi delle Nazioni Unite, le organizzazioni regionali e altre parti interessate in merito all’attuazione delle misure decise nella risoluzione 1970 (2011) e da questa risoluzione, in casi particolari di non conformità;

(C) formulare raccomandazioni sulle azioni che il Consiglio, il Comitato o uno Stato può prendere in considerazione per migliorare l’attuazione delle misure pertinenti;

(D) fornire al Consiglio una relazione intermedia sui suoi lavori entro e non oltre 90 giorni dalla nomina del gruppo, e una relazione finale al Consiglio entro e non oltre 30 giorni prima della cessazione del suo mandato, con le sue conclusioni e raccomandazioni;

“25. Sollecita tutti gli Stati, i competenti organi delle Nazioni Unite e le altre parti interessate, a cooperare pienamente con il comitato e il gruppo di esperti, in particolare fornendogli tutte le informazioni a loro disposizione sull’attuazione delle misure decise nella risoluzione 1970 (2011) e da questa risoluzione , in casi particolari di non conformità;

“26. Decide che il mandato del Comitato di cui al paragrafo 24 della risoluzione 1970 (2011) si applica anche alle misure decise nella presente risoluzione;

“27. Decide che tutti gli Stati, tra cui la Libia, adottino le misure necessarie per garantire che nessuna pretesa incomba su istanza delle autorità libiche, o di qualsiasi persona fisica o giuridica in Libia, o di qualsiasi persona che agisca per tramite o a beneficio di tale persona o ente, in relazione a qualsiasi contratto o transazione dove la prestazione è stata influenzata a causa delle misure adottate dal Consiglio di Sicurezza nella risoluzione 1970 (2011), da questa risoluzione e dalle risoluzioni collegate;

“28. Ribadisce la sua intenzione di mantenere le azioni delle autorità libiche sotto costante attenzione, e sottolinea la sua disponibilità a rivedere in qualsiasi momento, le misure imposte da tale risoluzione e dalla risoluzione 1970 (2011), anche rafforzando, sospendendo o revocando le misure, se del caso, in base al rispetto da parte delle autorità libiche della presente risoluzione e della risoluzione 1970 (2011);

“29. Decide di continuare a occuparsi attivamente della questione. ”  [traduzione dal testo in inglese a cura di Andrea Giurdanella]

Redazione

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