Antitrust, no a tariffe obbligatorie per le SOA

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è tornata ad occuparsi delle tariffe applicate dalle SOA (Società Organismo di Attestazione) per l’attività di qualificazione.

In una segnalazione ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio (con i poteri che le riconosce l’art. 21 della L. 287/1990), l’Antitrust ha sottolineato i possibili effetti distorsivi della normativa che fissa nel minimo e nel massimo il livello dei corrispettivi dei servizi prestati dalle SOA per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Come noto, le SOA sono società per azioni cui la Merloni (legge quadro sui lavori pubblici, n. 109/1994) aveva affidato il compito di attestare il possesso, da parte delle imprese esecutrici di lavori pubblici, dei requisiti richiesti; un apposito regolamento (il D.P.R. 34/2000, noto come regolamento Bargone) ha quindi disciplinato la materia prevedendo (art. 12, commi 3 e 4) l’obbligatorietà delle tariffe minime e massime calcolate sulla base di un’apposita formula (Tabella E del decreto). Il D.P.R. 34/2000 è destinato ad essere abrogato dall’8 giugno 2011 a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 207/2010 (regolamento esecutivo del Codice dei contratti pubblici) ma l’obbligatorietà delle tariffe applicate dalle SOA è stata riconfermata (art. 70 del nuovo regolamento).

Nella segnalazione (n. AS783 del 15 dicembre 2010), l’Autorità dopo aver richiamato una analoga, precedente, considerazione (segnalazione AS261 del 16 giugno 2003), ha evidenziato che tale sistema tariffario appare in contrasto con i meccanismi concorrenziali, tenuto conto che “il legislatore ha configurato il settore in questione come un mercato, in cui la domanda è espressa dalle imprese che vogliono partecipare a gare per l’aggiudicazione di lavori pubblici e l’offerta è rappresentata in via esclusiva da organismi di diritto privato, ed in concreto da soggetti imprenditoriali che devono assumere la veste di società per azioni”.

L’Autorità, nel ribadire che, in termini generali, “la fissazione di prezzi minimi, lungi dall’assicurare la qualità del servizio cui essi si riferiscono, rappresenta […] uno strumento che disincentiva gli operatori dall’assumere il livello qualitativo della prestazione quale variabile del proprio comportamento di mercato”, ha ribadito che, a fronte della “penetrante regolazione” in materia, le previsioni circa l’obbligatorietà delle tariffe – sia nel minimo sia nel massimo – appaiono comunque prive di qualunque giustificazione di carattere generale. Infatti, “la qualità del servizio svolto dalle SOA, la rispondenza di esso all’interesse generale e l’efficienza complessiva del sistema sono garantite dai controlli ex ante ed ex post previsti […] nonché dall’attività di vigilanza”, svolta da un’altra Autorità (quella di Vigilanza sui contratti pubblici).

Stefano Minieri

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