Il commercio di lenti a contatto via internet secondo la Corte di Giustizia

Dario Reccia 22/02/11
Scarica PDF Stampa
Con sentenza del 2 dicembre 2010 resa nella causa C-108/09 la Corte di Giustizia ha stabilito che gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione delle lenti a contatto via Internet nella misura in cui tale divieto si pone in contrasto con i principi comunitari in tema di libera circolazione delle merci.

La vicenda di cui si è occupata la Corte di Giustizia trae origine dal caso di una società ungherese alla quale le autorità di quel Paese hanno vietato la prosecuzione della vendita on-line delle lenti a contatto in quanto, secondo la normativa ungherese, la commercializzazione di tali dispositivi ottici deve essere effettuata in un negozio specializzato alla presenza e sotto il controllo diretto di un optometrista o di un medico oftalmologo qualificato.

La Corte di Giustizia è stata quindi chiamata a pronunziarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità di tale divieto con il diritto dell’Unione.

Secondo i Giudici della Corte la normativa ungherese costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci nella misura in cui priva gli operatori degli altri Paesi dell’Unione della possibilità di avvalersi di un canale di vendita particolarmente efficace – qual è quello della vendita on-line – per avere accesso al mercato ungherese.

Del resto tale ostacolo alla libera circolazione non troverebbe una valida giustificazione nemmeno nell’esigenza di tutelare la salute dei consumatori. Al riguardo, infatti, la Corte osserva che la presenza fisica di un ottico qualificato non è a rigore necessaria se non all’atto della prima consegna in quanto per le forniture successive il cliente potrebbe limitarsi a segnalare al venditore il tipo di lenti precedentemente consegnategli.

Oltre a ciò, la Corte ha ritenuto che le informazioni relative al corretto utilizzo delle lenti a contatto possono essere fornite al cliente direttamente tramite il sito internet del venditore senza che sia necessaria ogni volta la presenza fisica di un ottico qualificato.

Per tali motivi, la Corte ha concluso che il divieto assoluto di commercializzare via internet le lenti a contatto non è proporzionato rispetto alla finalità di tutelare la salute umana e si pone quindi in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci sancito dalla normativa comunitaria.

Qui il testo integrale della sentenza.

Dario Reccia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento